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Statuto

Statuto dell'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro

L'Ordinamento di Enalcaccia

TITOLO I

RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 – FINALITÀ – SEDE

L’Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO, riconosciuta ai sensi dell’art. 86 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, con D.M. n. 4223 del 20 marzo 1968, dell’art. 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dell’art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è una libera Associazione sportiva dilettantistica a carattere nazionale avente il fine di curare l’attività della caccia e delle connesse attività di vigilanza venatoria, ittica nonché di prevenzione incendi, del tiro a volo, del tiro a segno e della cinotecnica ed altresì della pesca organizzata nell’Enalpesca con distinto tesseramento.

L’Unione persegue altresì finalità di difesa ambientale con particolare riguardo agli habitat naturali.

Nell’ambito dei propri fini istituzionali, l’Unione provvede in particolare:

a) Allo svolgimento di corsi di preparazione per aspiranti cacciatori e pescatori, di corsi di preparazione e aggiornamento per guardie giurate volontarie ittiche e venatorie in collaborazione anche con gli enti pubblici preposti;

b) Alla organizzazione della vigilanza venatoria e ittica;

c) All’istituzione e organizzazione di zone addestramento cani;

d) ripopolamento faunistico e ittico;

e) All’addestramento di volontari e alla organizzazione di squadre di intervento per la protezione civile e la difesa ambientale;

f) All’organizzazione di manifestazioni sportivo-dilettantistiche e alla preparazione dei giudici di gara;

g) All’organizzazione di laghi di pesca sportiva;

h) Alla istituzione di sedi associative per incontri;

i) All’organizzazione di seminari e convegni;

l) Alla pubblicazione di manuali tecnici e di periodici associativi;

m) All’attività naturalistico-ricreativa e micologica.

L’Unione ha sede in Roma, non ha scopo di lucro e conseguentemente non distribuisce avanzi di amministrazione né fondi di riserva o capitali.

L’attività dell’Unione è regolata dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 AFFILIAZIONI, CONVENZIONI E PARTECIPAZIONI

L’Unione può affiliarsi ad organismi nazionali e internazionali che hanno i suoi stessi fini.

L’Unione può stipulare convenzioni con Enti e Associazioni che perseguano fini sportivi o ricreativi, per svolgere attività di comune interesse e può partecipare con i propri iscritti, nello spirito di solidarietà sociale richiesto dall’art. 2 della Costituzione, ad attività di previsione, prevenzione e soccorso per il conseguimento delle finalità indicate dalle leggi per la protezione civile.

Le affiliazioni, le convenzioni e le adesioni alle suddette iniziative sono sottoscritte dal Presidente Nazionale previa deliberazione del Consiglio Nazionale.

Art. 3 – SOCI

Possono associarsi all’Unione coloro che praticano le attività di cui al precedente art. 1 e attività connesse, mediante tesseramento annuale.

Il vincolo di associazione si costituisce con il versamento della quota associativa, da effettuare nei modi previsti dal regolamento di organizzazione. La quota associativa è intrasmissibile.

Il mancato rinnovo annuale della tessera associativa è causa di decadenza dalla qualità di socio.

Il socio si impegna ad osservare le disposizioni degli Statuti e dei regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale e le decisioni adottate dagli organi delle strutture periferiche dell’Unione; accetta altresì di sottoporsi al procedimento disciplinare nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto.

Il socio ha diritto alle prestazioni e previdenze dell’Unione.

I soci eleggono gli organi statutari dei Sodalizi e concorrono all’attività organizzativa dell’Unione mediante la partecipazione ai Sodalizi e sono rappresentati in Assemblea Nazionale dai rispettivi Presidenti Provinciali.

Art. 4 – SODALIZI

I Sodalizi si costituiscono con un numero minimo di dieci tesserati ad uno o più settori sportivi dell’Unione.

Il numero sale a venti nel caso in cui esista altro Circolo comunale dell’Unione e si riduce a dieci nel caso di istituzione di Circoli aziendali.

I Sodalizi sono regolati da Statuti, approvati dalle rispettive assemblee, che devono conformarsi allo statuto tipo deliberato dal Consiglio Nazionale.

Gli statuti dei Sodalizi sono ratificati dal Presidente Nazionale, previo parere del Presidente Provinciale competente. Dopo la ratifica, i Sodalizi sono affiliati all’Unione con delibera del Consiglio Nazionale.

Nel mese di febbraio di ogni anno, il Presidente Provinciale cura la trasmissione alla Presidenza Nazionale dell’elenco aggiornato della esatta denominazione e sede dei Sodalizi di prima affiliazione e riaffiliati, evidenziando quelli cessati, con la indicazione dei rispettivi Presidenti e numero di soci.

Il Sodalizio affiliato all’Unione partecipa alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto. Per il rinnovamento del rapporto di affiliazione, il Sodalizio presenta apposita domanda al competente Presidente Provinciale, il quale deve pronunciarsi in merito e darne notizia alla Delegazione Regionale ed alla Presidenza Nazionale dell’Unione.

La quota associativa che i Sodalizi debbono versare all’Unione, tramite la Sede Provinciale, per la prima affiliazione o per il successivo rinnovo annuale, è fissata dal Consiglio Nazionale dell’Unione.

Il Consiglio Nazionale dell’Unione, sentito il parere del Consiglio Provinciale competente, può disporre la cessazione della partecipazione di un Sodalizio all’Unione, per uno dei seguenti motivi:

a) Grave e ripetuta violazione delle disposizioni dello Statuto del Sodalizio, dello Statuto e dei regolamenti dell’Unione;

b) Gravi irregolarità di gestione;

c) Protratta inattività o carenza di funzionamento degli organi sociali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

Art. 5 ASSEMBLEA PROVINCIALE, COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

L’Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti dei Sodalizi, di cui al precedente art. 4, o dai loro delegati, dai membri del Consiglio Provinciale nonché dai Commissari dei Sodalizi i quali ultimi non hanno diritto di voto per la elezione delle cariche sociali.

I presidenti dei Sodalizi o i loro delegati hanno diritto ad un voto nel caso che il Sodalizio abbia fino a 10 soci. Gli stessi, nel caso di Sodalizi con più di 10 soci, avranno diritto ad un ulteriore voto per ogni 10 soci o frazione di 10. A tal fine, se l’Assemblea Provinciale si terrà entro i primi quattro mesi dell’anno, si farà riferimento al numero di soci di ciascun Sodalizio accertati nel penultimo anno precedente, mentre, se si terrà negli altri mesi dell’anno, si farà riferimento al numero di soci accertati nell’anno precedente e la cui posizione associativa sia stata perfezionata con il pagamento alla Sezione Provinciale delle quote sociali fino al termine perentorio di cinque giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa.

L’Assemblea Provinciale:

1) Elegge per ciascuna sessione il proprio Presidente, il Segretario e tre scrutatori;

2) Elegge ogni quattro anni secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 7 comma 2, tra i soci della Sezione Provinciale, da sette a quindici membri effettivi e tre supplenti del Consiglio Provinciale.

Tra i Presidenti dei Sodalizi sono scelti almeno quattro membri effettivi se la Sede Provinciale li comprende; se la Sede Provinciale comprende meno di quattro Sodalizi, tutti i Presidenti dei Sodalizi sono membri del Consiglio Provinciale.

I membri del Consiglio Provinciale che non sono Presidenti di Sodalizi devono rivestire la qualità di socio dell’Unione almeno dal mese di settembre dell’anno precedente a quello dell’elezione;

3) Delibera le linee programmatiche dell’attività sociale e della gestione della Sede Provinciale;
4) Approva, entro il mese di marzo di ciascun anno, la relazione morale ed il rendiconto del Consiglio Provinciale.

Art. 6 ASSEMBLEA PROVINCIALE, FUNZIONAMENTO

Il Presidente Provinciale, eletto dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 7, convoca l’Assemblea Provinciale per la seduta ordinaria da tenere entro il mese di marzo di ciascun anno, per le deliberazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell’art. 5, ed in seduta straordinaria quando ne ravvisi l’opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti l’Assemblea.

La convocazione deve essere diramata con preavviso di venti giorni per la Assemblea ordinaria e di dieci giorni per quella straordinaria.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica; nelle successive convocazioni è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto le deliberazioni sono ripetute fino alla formazione della maggioranza.

Art. 7 CONSIGLIO PROVINCIALE, COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Provinciale è composto da sette a quindici membri effettivi, eletti dall’Assemblea Provinciale, ai sensi dell’art.5. I membri supplenti, eletti a norma dell’art. 5, sostituiscono quelli cessati dalla carica; l’ordine di successione dei membri è stabilito in base al numero di voti ottenuti da ciascuno di essi nella elezione; in caso di parità di voti viene prescelto il più anziano di età.

Il Consiglio Provinciale dura in carica fino a tutto il mese di marzo del quarto anno successivo a quello della sua elezione.

Se l’elezione avviene dopo il mese di luglio, la durata in carica scade il 31 marzo del quinto anno successivo a quello di elezione.

I membri titolari possono, con delega scritta, farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio Provinciale da altro membro del Consiglio stesso, il quale può rappresentare un solo Sodalizio oltre al proprio.

Se l’elezione del Consiglio Provinciale non ha luogo, per qualsiasi motivo, entro sei mesi dalla sua scadenza, ovvero se il numero dei componenti si riduce al di sotto di cinque membri effettivi e supplenti il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Provinciale, che svolge le funzioni stabilite dall’art. 9.

Il Consiglio Provinciale elegge nel proprio ambito il Presidente e due Vice Presidenti.

Può eleggere inoltre nel suo seno o tra i soci della Sezione un Segretario del Consiglio Provinciale, stabilendone i compiti.

Ai fini della promozione, dello sviluppo e della organizzazione del Settore Pesca, il Consiglio Provinciale nomina, nel suo seno o tra i soci dotati di licenza di pesca, un delegato Provinciale per il settore stesso. Ove alla predetta carica venga nominato un socio, lo stesso sarà chiamato a fare parte, quale Consigliere, del Consiglio Provinciale stesso, con voto consultivo.

Il Consiglio Provinciale cura l’attività istituzionale e organizzativa della Sede Provinciale, in conformità delle linee programmatiche tracciate dalla Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 12, numero 5 e delle disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale; delibera entro i mesi di ottobre e di febbraio di ciascun anno rispettivamente il preventivo dell’esercizio finanziario successivo ed il rendiconto dell’esercizio precedente; designa i propri rappresentanti in seno agli organismi locali; svolge le funzioni disciplinari ai sensi degli artt. 30 e 31.

Art. 8 CONSIGLIO PROVINCIALE – FUNZIONAMENTO

Il Presidente Provinciale convoca il Consiglio Provinciale, oltreché per gli adempimenti previsti dall’art. 7, quando ne ravvisi l’opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente; le deliberazioni a scrutinio segreto sono ripetute fino alla formazione della maggioranza.

Il Presidente Provinciale adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Provinciale. Dette deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva. Il Presidente Provinciale rappresenta il Consiglio Provinciale ed ha la firma degli atti e della corrispondenza, partecipa di diritto all’Assemblea Nazionale.

Art. 9 COMMISSARIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale può essere disciolto con deliberazione del Consiglio Nazionale per uno dei seguenti motivi:

a) Gravi o ripetute violazioni delle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti dell’Unione;

b) Gravi o ripetute irregolarità di gestione;

c) Protratta inattività o carenza di funzionamento dell’organo.

Con la deliberazione di scioglimento il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Provinciale che svolge le funzioni del Consiglio Provinciale e del Presidente Provinciale. Con l’atto di nomina sono stabiliti i compiti del Commissario Provinciale e la durata della carica, che non può superare il periodo di un anno.

Il Commissario Provinciale partecipa al Consiglio Regionale e all’Assemblea Nazionale; non ha diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali deliberate dall’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 12.

Il Commissario Provinciale deve convocare entro il termine del mandato l’Assemblea Provinciale, per l’elezione del Consiglio Provinciale.

Art. 10 CONSIGLIO REGIONALE E DELEGATO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali e dai Commissari Provinciali della regione; di norma elegge nel suo ambito un Delegato Regionale e un Vice Delegato.

I Commissari Provinciali non hanno diritto di voto per l’elezione del Delegato e del Vice Delegato Regionale.

I Presidenti di Sezione o i loro rappresentanti hanno diritto ad un voto nel caso che la Sezione stessa abbia fino a 100 soci e ad un ulteriore voto per ogni 100 soci o frazione di 100.

A tal fine, se il Consiglio Regionale si terrà entro i primi quattro mesi dell’anno, si farà riferimento al numero dei soci di ciascuna Sezione accertati nel penultimo anno precedente, mentre se si terrà negli altri mesi dell’anno si farà riferimento al numero di soci accertati nell’anno precedente e la cui posizione associativa sia stata perfezionata con il pagamento all’Unione delle quote sociali fino al termine perentorio di 5 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Regionale stesso.

Nella regione Valle d’Aosta la carica di Delegato Regionale è attribuita di diritto al Presidente Provinciale.

Il Consiglio Regionale può eleggere alla carica di Delegato e di Vice Delegato Regionale con diritto di voto un socio residente nella regione: in caso di parità di voti viene prescelto il più anziano di età; in caso di parità tra un Presidente Provinciale ed un socio, la carica viene attribuita al Presidente Provinciale.

L’elezione del Delegato e del Vice Delegato ha luogo ogni quattro anni, o quando si verifichi il cambiamento di almeno la metà dei membri del Consiglio Regionale. Nelle regioni composte da due province, ove per la nomina del Delegato Regionale si verifichi parità di voto, le funzioni di Delegato Regionale sono attribuite per il primo biennio al Presidente Provinciale più anziano di età e per il secondo biennio all’altro Presidente.

Ai fini della promozione, della organizzazione e del coordinamento del settore pesca, il Consiglio Regionale nomina un delegato per il settore stesso; tale delegato, se cooptato, farà parte quale Consigliere del Consiglio Regionale, con voto consultivo.

Alle riunioni del Consiglio Regionale, i membri titolari possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro membro dello stesso Consiglio o da un componente del proprio Consiglio Provinciale. I Delegati possono ricevere una sola delega.

La sede del Consiglio Regionale è stabilita dal Consiglio stesso presso una Sede Provinciale della Regione. Il Consiglio Regionale cura per il tramite del Delegato i rapporti con la regione; svolge attività di coordinamento e controllo funzionale sulle Sezioni Provinciali, in conformità delle linee programmatiche tracciate dall’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 12, n. 5 e delle disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 14, comma 5, n. 1.

Il Delegato convoca il Consiglio Regionale, che deve riunirsi di regola almeno due volte l’anno nei mesi di ottobre e di febbraio per predisporre, rispettivamente, il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo e il conto consuntivo dell’esercizio precedente da trasmettere alla Presidenza Nazionale insieme con una dettagliata relazione circa le problematiche venatorie e associative della Regione e le proposte di soluzione o intervento dell’Unione. Il Delegato è tenuto altresì a convocare il Consiglio Regionale su richiesta di almeno due Presidenti Provinciali e, nel caso in cui il Consiglio sia composto di soli due membri, su richiesta del Vice Delegato. Il Consiglio Nazionale, valutata la proposta del Delegato Regionale, in occasione della costituzione di nuove Province nella Regione di competenza, assume o delega la carica di Commissario Straordinario per procedere alla costituzione della nuova Sezione Provinciale ed agli adempimenti relativi promuovendo altresì le necessarie intese per regolare i rapporti di tipo economico tra la nuova Sezione e quella, o quelle, da cui risultano scorporati i Sodalizi ricadenti nella nuova provincia.

Il Delegato Regionale rappresenta il Consiglio Regionale ed ha la firma degli atti e della corrispondenza.

Art. 11 COMMISSARIO REGIONALE

Se l’elezione del Delegato Regionale non ha luogo, per qualsiasi motivo, entro tre mesi dall’insediamento del Consiglio Regionale, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Regionale, che svolge le funzioni del Delegato.

Il Commissario Regionale cessa dalla carica quando il Consiglio Regionale ha provveduto alla nomina del Delegato.

Il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Regionale in sostituzione del Delegato Regionale, per la durata massima di un anno, per uno dei seguenti motivi:

a) Gravi o ripetute violazioni delle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti dell’Unione;

b) Gravi o ripetute irregolarità di gestione;

c) Protratta inattività.

Al termine del mandato del Commissario Regionale il Consiglio Regionale provvede alla elezione del Delegato Regionale.

Art. 12 – ASSEMBLEA NAZIONALE, COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

L’Assemblea Nazionale è composta dai Presidenti Provinciali e dai Commissari Provinciali. Questi ultimi non hanno diritto di voto per la elezione delle cariche sociali.

Ciascun componente dell’Assemblea Nazionale ha diritto ad un voto nel caso la Sezione rappresentata abbia fino a 100 soci e ad un ulteriore voto per ogni 100 soci o frazione di 100 in più. A tal fine, si farà riferimento al numero dei soci accertati e comunicati con l’ultima relazione al Ministero competente e la cui posizione associativa sia stata perfezionata con il pagamento all’Unione delle quote sociali fino al termine perentorio di 5 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale stessa.

Possono altresì intervenire all’Assemblea, senza diritto di voto, i Consiglieri Nazionali, i membri del Collegio Sindacale, i membri del Collegio dei Probiviri, i Presidenti delle Commissioni tecniche e Delegazioni Nazionali, i Delegati Regionali e i Commissari Regionali.

L’Assemblea Nazionale nella composizione stabilita dall’art. 13, comma secondo:

1) Elegge per ciascuna sessione il proprio Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e tre Scrutatori;

2) Elegge ogni quattro anni il Consiglio Nazionale composto da 12 membri.

Le elezioni si svolgono separatamente per ciascuno dei seguenti raggruppamenti di Regioni:

  • Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Emilia-Romagna;
  • Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise;
  • Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nell’ambito di ciascun raggruppamento vengono eletti quattro membri del Consiglio Nazionale dei quali tre devono essere Presidenti Provinciali ed uno eletto tra i soci con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno che sia stato designato da almeno cinque Presidenti Provinciali;

3) Elegge, ogni quattro anni, tre membri effettivi e tre membri supplenti del Collegio Sindacale; tre membri effettivi e tre membri supplenti del Collegio dei Probiviri;

4) Delibera le linee programmatiche dell’attività istituzionale e della gestione dell’Unione;

5) Approva entro la fine di ciascun biennio la relazione morale e il rendiconto del Consiglio Nazionale;

6) Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto dell’Unione presentate dal Consiglio Nazionale;

7) Decide, in seconda istanza, i provvedimenti disciplinari impugnati contro le decisioni del Collegio dei Probiviri in prima istanza.

Art. 13 ASSEMBLEA NAZIONALE, FUNZIONAMENTO

Il Presidente Nazionale, eletto dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 14, convoca l’Assemblea Nazionale per la seduta ordinaria da tenere entro la fine di ciascun biennio, per l’approvazione della relazione e del rendiconto del Consiglio Nazionale, e in seduta straordinaria quando ne ravvisi l’opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; nelle successive convocazioni è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei membri in carica; in caso di parità di voti le deliberazioni sono ripetute fino alla formazione della maggioranza. Per le elezioni alle cariche sociali le maggioranze indicate sono calcolate senza tenere conto dei Commissari Provinciali.

Alle riunioni dell’Assemblea Nazionale i Presidenti Provinciali possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Presidente Provinciale o da un componente del proprio Consiglio Provinciale. Ogni delegato può rappresentare una sola Sede Provinciale oltre la propria.

La convocazione deve essere diramata con preavviso di almeno trenta giorni per l’Assemblea ordinaria e di quindici giorni per quella straordinaria.

Art. 14 CONSIGLIO NAZIONALE, COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Nazionale è composto da 12 membri eletti dall’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 12, da un membro cooptato nella sua qualità di Delegato del settore pesca eletto ai sensi dell’art. 20, comma 2, e dal Segretario Nazionale ai sensi del successivo art. 19. I membri eletti dall’Assemblea Nazionale che cessano dalla carica sono sostituiti dai candidati non eletti, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di elezione, in caso di parità di voti prevale l’anzianità d’età.

Il Consiglio Nazionale dura in carica fino a tutto il mese di dicembre del quarto anno successivo a quello della sua elezione.

Il Consiglio Nazionale ha sede presso la sede centrale dell’Unione.

II Consiglio Nazionale elegge nel proprio ambito il Presidente Nazionale e tre Vice Presidenti Nazionali scelti rispettivamente tra i Consiglieri dei tre raggruppamenti regionali di cui all’art. 12.

Il Consiglio Nazionale:

  1. Cura l’attività istituzionale e organizzativa dell’Unione, in conformità delle indicazioni dell’Assemblea Nazionale, e impartisce, all’uopo, le necessarie disposizioni alle Sedi Regionali e Provinciali;
  2. Vigila sull’andamento della gestione; può proporre al Collegio dei Probiviri, a norma del successivo art. 31, provvedimento disciplinare nei confronti di un socio che rivesta o meno una carica sociale, quando il suo atteggiamento risulti pregiudizievole e contrastante con l’interesse dell’Unione;
  3. Fissa annualmente la quota associativa per il rilascio della tessera di iscrizione all’Unione;
  4. Delibera entro i mesi di novembre e di aprile di ciascun anno, rispettivamente, il preventivo dell’esercizio finanziario successivo ed il rendiconto dell’esercizio precedente;
  5. Nomina ogni quattro anni i Presidenti, i Delegati ed i componenti delle Commissioni e dei Comitati Tecnici Nazionali, di cui all’art. 20 e provvede nel corso del quadriennio alle nomine in sostituzione di membri che siano cessati dalla carica;
  6. Elegge, tra i soci, il Segretario Nazionale ed un Vice Segretario Nazionale;
  7. Ratifica, entro due mesi dalla data di comunicazione dei risultati elettorali, la elezione dei Delegati e Vice Delegati Regionali. Trascorso tale termine la ratifica si intende automaticamente avvenuta;
  8. Provvede alle nomine dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, in sostituzione di quelli comunque cessati dalla carica nel corso del mandato, sulla base del numero dei voti rispettivamente ottenuti nella elezione, attribuendo l’incarico, in caso di parità di voti, al più anziano di età;
  9. Ratifica le nomine dei membri dei Consigli Provinciali, dei Presidenti e dei Vice Presidenti Provinciali, effettuate ai sensi degli artt. 5 e 7;
    delibera lo Statuto-tipo dei Sodalizi ed i regolamenti dell’Unione;
  10. Predispone le proposte di modifica dello Statuto dell’Unione da sottoporre all’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 12;
  11. Delibera le convenzioni con altri Enti ed Associazioni, ai sensi dell’art. 2;
  12. Delibera l’affiliazione e le eventuali espulsioni dei Sodalizi e prende atto della cessazione della partecipazione dei Sodalizi all’Unione, ai sensi degli artt. 7 e 9;
  13. Delibera lo scioglimento dei Consigli Provinciali e la nomina dei Commissari Provinciali, ai sensi degli artt. 7 e 9;
  14. Delibera la nomina dei Commissari Regionali, ai sensi dell’art. 11;
  15. Esamina e decide sui ricorsi presentati avverso le deliberazioni adottate in sede di Assemblee Regionali e Provinciali. I ricorsi devono essere notificati entro quindici giorni dalle Assemblee;
  16. REFERENDUM. Per particolari esigenze, il Consiglio Nazionale ha facoltà di decidere la consultazione dei Presidenti e dei Commissari Provinciali mediante “REFERENDUM”, avente carattere deliberativo, secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

L’argomento sottoposto a referendum si intende approvato se riporta, entro il termine prefisso, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Il voto deve essere richiesto mediante lettera o scheda raccomandata.

Art. 15 CONSIGLIO NAZIONALE ALLARGATO

Alle due più importanti riunioni annuali del Consiglio Nazionale sono chiamati a partecipare, con pari facoltà dei membri eletti dall’Assemblea, i Delegati Regionali regolarmente nominati a norma dell’art. 10 del presente Statuto.

Dette riunioni riguardano:

1) Linee programmatiche di sviluppo dell’Associazione ed esame della politica venatoria ed eventuali provvedimenti legislativi inerenti la caccia ed aspetti connessi;

2) Valutazione dell’attività svolta in campo associativo e venatorio.

Nelle riunioni del Consiglio con la partecipazione dei Delegati Regionali, il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione con la partecipazione di undici membri.

Art. 16 CONSIGLIO NAZIONALE, FUNZIONAMENTO

Il Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale, oltre che nei casi previsti dall’art. 14, comma 5, n. 3, quando ne ravvisi l’opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica, in seconda convocazione, con la presenza di almeno quattro componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente; le deliberazioni a scrutinio segreto sono ripetute fino alla formazione della maggioranza.

Art. 17 PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale rappresenta l’Unione; è preposto all’organizzazione degli uffici centrali e periferici, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale; compie i necessari atti di amministrazione ed esercita tutti i compiti affidatigli dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti alcune sue funzioni.

Il Presidente adotta in caso di urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente subentra in sua vece il Vice Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni o, in caso di parità di voti, il più anziano di età; il Vice Presidente investito delle funzioni di Presidente convoca entro tre mesi il Consiglio Nazionale per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 VICE PRESIDENTI NAZIONALI

I Vice Presidenti Nazionali collaborano con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni; svolgono le funzioni ad essi delegate dal Presidente; sostituiscono il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, secondo l’ordine di precedenza stabilito dall’art. 17, comma 4.

Art. 19 SEGRETARIO NAZIONALE

I compiti della Segreteria della Presidenza Nazionale sono coordinati dal Segretario Nazionale eventualmente coadiuvato da un Vice Segretario Nazionale, eletti a norma dell’art. 14, comma 5, punto 5; il Segretario Nazionale o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario Nazionale, assiste il Presidente Nazionale ed il Consiglio Nazionale; partecipa con voto consultivo alle riunioni dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e cura l’attuazione delle delibere di questo ultimo.

Art. 20 COMMISSIONI E COMITATI TECNICI

Il Consiglio Nazionale, per le attività di cui ai precedenti artt. 1 e 2, può istituire Commissioni, Comitati tecnici e Delegazioni Nazionali, per lo svolgimento di studi tecnici, la predisposizione e l’attuazione di programmi per specifiche attività sportive dell’Unione e per la organizzazione di interventi per la protezione civile, regolamentandone compiti e funzioni. Ai fini della promozione, della organizzazione e del coordinamento del settore pesca, il Consiglio Nazionale istituisce una Delegazione Nazionale Enalpesca, nominandone tre membri, non componenti il Consiglio stesso, che eleggono nel loro seno il Delegato Coordinatore. Questi viene cooptato nel Consiglio Nazionale a norma dell’art. 14, comma 1, con voto consultivo.

I membri della Delegazione durano in carica quattro anni e comunque cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio Nazionale.

Art. 21 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea. I membri effettivi eleggono nel loro ambito il Presidente. Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni; in caso di cessazione della carica dei membri effettivi nel corso del quadriennio subentrano nella carica i membri supplenti nominati a norma dell’art. 12, comma 4, punto 3, secondo la procedura prevista all’art. 14, punto 7.

Il Collegio vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Uffici dell’Unione, controlla l’esattezza e la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili, verifica periodicamente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori scritti nei documenti contabili. I Sindaci possono in qualsiasi momento compiere anche individualmente atti di ispezione e controllo presso la Sede centrale e le Sedi periferiche, e richiedere atti e notizie riguardanti l’andamento della gestione e determinate operazioni.

Il Collegio redige relazioni sui bilanci e sui rendiconti e ne effettua comunicazione al Consiglio Nazionale.

Il Collegio assiste alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale. Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni; il verbale è trascritto nel libro del Collegio Sindacale.

Art. 22 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea Nazionale.

Il Collegio dura in carica quattro anni; in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi nel corso del quadriennio subentrano nella carica i membri supplenti nominati a norma dell’art. 12, comma 4, punto 3, secondo la procedura prevista all’art. 14, punto 7.

Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente, un Vice Presidente e il Segretario.

Il Collegio svolge la funzione disciplinare nei modi prescritti dal presente Statuto, e cioè giudica in prima istanza nei casi previsti dall’art. 31, commi 1 e 2, e in seconda istanza in quelli previsti dall’art. 30 del presente Statuto.

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO III

CARICHE SOCIALI

Art. 23 REQUISITI DI ELEGGIBILlTA’ E NOMINA

Per l’elezione e la nomina alle cariche sociali della Unione sono necessari i seguenti requisiti, oltre quelli previsti dall’art. 3:

a) Cittadinanza italiana;

b) Età superiore ad anni diciotto;

c) Non aver subito condanne definitive per reati dolosi salvo che le stesse prevedano la non menzione o per violazione di carattere penale delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e delle leggi di pubblica sicurezza per quanto si riferisce alle predette attività e all’attività di tiro, salvo il caso di avvenuta riabilitazione;

d) Non aver subito, nell’ambito dell’Unione, gravi sanzioni disciplinari (radiazioni o punizioni anche se condonate superiori ad un anno di sospensione dall’attività sociale) salvo il caso di avvenuta riabilitazione;

c) Possedere almeno un anno di anzianità di socio, salvo che per la elezione a Delegato Regionale o a Presidente di Sodalizio.

Art. 24 – DECADENZA

Sono cause di decadenza dalle cariche sociali:

a) La perdita di alcuno dei requisiti di eleggibilità o nomina, di cui all’art. 23;

b) Per i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, l’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive od a quattro riunioni nel corso di un anno. Giustificazione dell’assenza dovrà risultare da atto scritto da conservare agli atti dell’Organo collegiale;

c) Le situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 26 non sanate ai sensi dell’ultimo comma di detto articolo.

La decadenza opera trascorsi dieci giorni dal verificarsi della relativa causa e viene dichiarata con effetto retroattivo dal Consiglio Nazionale.

Art. 25 SOSPENSIONE CAUTELARE

Il Consiglio Nazionale può disporre la sospensione cautelare dalle cariche sociali di coloro nei cui confronti pendono procedimenti penali per reati non colposi.

Art. 26 – INCOMPATIBILITÀ

Sono incompatibili tra loro le seguenti cariche sociali:

a) Presidente Nazionale, con qualsiasi altra carica, salvo quella di componente del Consiglio Nazionale;

b) Sindaco, con qualsiasi altra carica;

c) Componente del Consiglio Nazionale, con la carica di Delegato Regionale;

d) Membro del Collegio dei Probiviri, con qualsiasi altra carica.

L’incompatibilità può essere sanata mediante opzione da esercitare nel termine di dieci giorni dall’insorgere di essa.

Art. 27 – INDENNITÀ

Le cariche di Presidente Provinciale, Delegato Regionale, Commissario Provinciale o Regionale, e di componente dell’Assemblea Provinciale, del Consiglio Provinciale, del Consiglio Regionale sono gratuite, salvo rimborso spese.

Ai titolari delle altre cariche sociali possono essere attribuite indennità per rimborso spese e per svolgimento delle funzioni, nelle misure stabilite con deliberazioni del Consiglio Nazionale.

TITOLO IV

DISCIPLINA

Art. 28 – RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

Il socio è soggetto alla responsabilità disciplinare secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 29 SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

1) deplorazione, per comportamento scorretto nei rapporti sociali o nell’esercizio delle attività sportive;

2) sospensione dalla qualità di socio, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, per violazioni statuarie e per gravi o ripetute scorrettezze di comportamento sociale o sportivo;

3) radiazione dall’Unione, per comportamento contrario alle regole fondamentali di convivenza nell’Associazione o di esercizio dell’attività sportiva.

Nei casi di sospensione o di radiazione, il rapporto assicurativo previsto dalla tessera associativa resta in vigore fino alla scadenza naturale della tessera medesima.

Art. 30 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL SOCIO CHE NON RIVESTE ALCUNA CARICA SOCIALE STATUTARIA

Le sanzioni disciplinari nei confronti del socio che non riveste alcuna carica sociale in seno all’Unione sono inflitte dal Consiglio Provinciale della Sede di iscrizione dell’interessato, su proposta del Sodalizio cui il socio appartiene o d’iniziativa.

Il Consiglio Provinciale deve comunicare per iscritto al socio gli addebiti mossi nei suoi confronti, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni di replica; alla scadenza del termine e dopo aver esaurito l’istruttoria, se ritiene procedere, fissa la riunione per la discussione e ne dà tempestiva notizia al socio con invito a presentarsi; nella riunione fissata il socio, se è presente, viene invitato ad esporre a voce le proprie ragioni; al termine della riunione, anche nel caso di mancata presentazione del socio, viene adottata la decisione che è comunicata senza indugio all’interessato.

Avverso il provvedimento disciplinare adottato, il socio interessato o il Sodalizio proponente, possono presentare appello al Collegio dei Probiviri dell’Unione.

Il termine per la presentazione dei ricorsi sopra specificati è fissato in 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento adottato nei confronti del socio.

L’Organo giudicante riesamina il caso, sulla scorta dei motivi esposti dal ricorrente, ne ascolta le ragioni, ove egli ne faccia richiesta, in riunione, della quale dà al ricorrente stesso tempestivo avviso; conclusivamente adotta le decisioni nei termini seguenti:

a) conferma il provvedimento impugnato;

b) annulla il provvedimento impugnato per irregolarità e rimette la questione all’autorità che ha adottato il provvedimento stesso;

c) riforma il provvedimento impugnato in quanto ravvisa che la mancanza censurata non sussiste, ovvero ha diversa configurazione.

Art. 31 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI SOCI CHE RIVESTONO CARICHE SOCIALI

Il socio dell’Unione, anche se riveste cariche sociali diverse da quelle indicate nel comma successivo, può essere deferito, con deliberazione motivata al Collegio dei Probiviri direttamente dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio Provinciale della Sezione di appartenenza.

Ove rivesta la carica di Consigliere Nazionale, di Delegato o Vice Delegato Regionale, di Segretario Nazionale, di Commissario Regionale o di Presidente Provinciale, tale facoltà viene esercitata esclusivamente dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può adottare, nelle more della definizione del procedimento disciplinare, un provvedimento di temporanea sospensione cautelare non superiore a tre mesi.

Il Collegio dei Probiviri, sulla base della proposta formulata dal competente Consiglio Provinciale o dal Consiglio Nazionale della Unione svolge gli adempimenti di propria competenza con la procedura prevista dal precedente articolo 30 e adotta, se del caso, le misure disciplinari previste dall’articolo 29 dello Statuto.

TITOLO V

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 32 – ENTRATE

Le entrate della Unione sono costituite da:

a) Quote di iscrizione, tesseramento, associazione e affiliazione dei soci e dei Sodalizi, nelle misure fissate annualmente dal Consiglio Nazionale;

b) Contributi da Ministeri, Enti pubblici e privati, nonché di soci e soggetti convenzionati;
c) proventi vari;

d) Eventuali avanzi finanziari di amministrazione degli esercizi precedenti;

e) Donazioni di mobili e immobili, legati e successioni.

Art. 33 NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Il regolamento di amministrazione e contabilità stabilisce i modi di formazione e tenuta dei documenti contabili per settori di attività.

Art. 34 AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Gli organi delle strutture periferiche dell’Unione (Delegazioni e Commissari Regionali Consigli e Commissari Provinciali) nonché i Sodalizi regolarmente affiliati, hanno autonomia amministrativa.

I componenti dei suddetti Organi nonché gli amministratori dei Sodalizi rispondono in proprio delle obbligazioni assunte.

L’Unione Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dagli anzidetti Organi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 CLAUSOLA ARBITRALE IRRITUALE

Tutte le controversie tra Soci, Sodalizi e Organi dell’Unione direttamente connesse con l’attività sportiva istituzionale e non rientranti nelle ipotesi disciplinate dal presente Statuto, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, che deciderà senza formalità come arbitro amichevole compositore.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo scelto dai primi due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente Nazionale dell’Unione.

La presente disposizione si intende espressamente accettata dai Sodalizi all’atto di affiliazione e da tutti gli iscritti all’atto del tesseramento.

Art. 36 SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE

Lo scioglimento dell’Unione è deliberato dall’Assemblea Nazionale allorché sia accertata l’impossibilità di conseguire gli scopi statuari.

La stessa Assemblea determina i criteri per la liquidazione delle attività al netto delle passività, mediante la devoluzione dell’eventuale patrimonio ad associazioni o enti aventi finalità analoghe ovvero di pubblica utilità.

Art. 37 NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale.

Entro un anno da tale data sarà emanato il regolamento di amministrazione e contabilità dei Sodalizi.

I Delegati Provinciali, Regionali e Nazionali del settore Pesca, nominati dai rispettivi Consigli ai sensi degli artt. 7, 10 e 14 del presente Statuto, decadono dalle cariche alla scadenza degli Organismi di appartenenza.

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