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Statuto

Statuto dell'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro

L'Ordinamento di Enalcaccia

TITOLO I

RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE

 Art. 1
Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro
Natura, Finalità, Sede, Cariche sociali

  1. L’Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO è una libera Associa- zione sportiva dilettantistica a carattere nazionale avente il fine di curare l’attività della caccia nelle varie forme previste dall’art. 12 della Legge n. 157/92, e della pesca, come disciplinata dal D. lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le connesse attività di vigilanza venatoria e ittica, di prevenzione incendi, di protezione civile, del tiro a volo, del tiro a segno, della cinofilia e della L’Unione persegue altresì finalità di difesa ambientale con particolare riguardo agli habitat naturali.
  2. L’Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO – d’ora in avanti, l’Unione – è associazione venatoria riconosciuta ai sensi dell’art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, per il Settore sportivo della pesca, con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8658 del 3 ottobre 2006.
  3. Nell’ambito dei propri fini istituzionali, l’Unione provvede in particolare:
    a) allo svolgimento di corsi di preparazione per aspiranti cacciatori e pescatori e di corsi di preparazione e aggiornamento per guardie giurate volontarie venatorie, zoofile e ittiche in collaborazione anche con gli enti pubblici preposti;
    b) alla organizzazione della vigilanza venatoria, zoofila e ittica;
    c) all’istituzione e organizzazione di zone addestramento cani;
    d) al ripopolamento faunistico e ittico;
    e) all’addestramento di volontari e alla organizzazione di squadre di inter- vento per la protezione civile e la difesa ambientale;
    f) all’organizzazione di manifestazioni sportivo-dilettantistiche e alla preparazione dei giudici di gara;
    g) all’organizzazione di laghi di pesca sportiva e alla gestione delle acque interne in concessione;
    h) alla istituzione di sedi associative per incontri;
    i)all’organizzazione di seminari e convegni;
    j) alla pubblicazione di manuali tecnici e di periodici associativi;
    k) all’attività naturalistico-ricreativa e micologica.
  4. L’Unione ha sede legale in Roma, non ha scopo di lucro e conseguentemente non distribuisce avanzi di amministrazione né fondi di riserva o capitali.
  5. L’Unione opera sul territorio mediante l’attività dei soci che ricoprono le cariche sociali Nazionali, Regionali e Provinciali, disciplinate dal presente Statuto. Le cariche sociali hanno durata di 5 anni, salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 10 del presente Statuto per le cariche di Commissario Provinciale e di Commissario Regionale, che hanno durata di un anno pro- rogabile per ulteriori dodici mesi.
  6. Sono cariche sociali nazionali:
    a) il Presidente Nazionale
    b) i Vice Presidenti Nazionali
    c) il Segretario Nazionale
    d) il componente nel Consiglio Nazionale ordinario
    e) il componente nel Consiglio Nazionale allargato
    f) il componente nell’ Assemblea Nazionale
    g) il componente nel Collegio dei Probiviri
    h) il componente nel Collegio dei Revisori
    i) il Presidente Nazionale Onorario
    Sono cariche sociali regionali:
    a) il componente nell’Assemblea Regionale
    b) il Delegato Regionale
    c) il Commissario Regionale
    Sono cariche sociali provinciali:
    a) il Presidente Provinciale
    b) il componente nel Consiglio Provinciale
    c) il componente nell’ Assemblea Provinciale
    d) il Commissario Provinciale
  7. L’attività dell’Unione è regolata dalle norme del presente Statuto.

 

Art. 2
Affiliazioni, convenzioni e partecipazioni dell’Unione ad altri organismi, enti e associazioni

  1.  L’Unione può:
    a) affiliarsi ad organismi nazionali e internazionali che hanno i suoi stessi fini;
    b) stipulare convenzioni con Enti e Associazioni che perseguano fini sportivi, ricreativi e culturali, per svolgere attività di comune interesse.
  2. Le affiliazioni, le convenzioni e le adesioni di cui al comma 1 sono sottoscritte dal Presidente Nazionale previa deliberazione del Consiglio Nazionale Ordinario di cui all’art. 12, comma 5, lett. o), del presente Statuto.

 

Art. 3
Soci – Prerogative e doveri 

  1. Possono associarsi all’Unione, mediante tesseramento, coloro che praticano le attività di cui all’art. 1, comma 1, del presente Statuto.
  2. Il vincolo di associazione si costituisce con la consegna della tessera associativa e con il versamento della relativa quota a mezzo del bollettino postale unito alla tessera stessa o effettuato con altra modalità che assicuri la corrispondenza al numero seriale della tessera associativa. La tessera associativa è personale e non trasferibile, ha validità annuale, ed è emessa dalla Sezione Provinciale competente, che provvede alla consegna direttamente, o a mezzo dei Sodalizi, o in via La quota associativa è intrasmissibile.
  3. I soci si impegnano ad osservare:
    a) le disposizioni dello Statuto Nazionale, di quello del Sodalizio di appartenenza e dei regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale;
    b) le decisioni adottate dalle cariche sociali nazionali e territoriali e dalla Sezione Provinciale di appartenenza.
  4. I soci:
    a) hanno diritto alle prestazioni e previdenze dell’Unione dalle ore 24 del giorno del tesseramento fino alle ore 24 del giorno di scadenza;
    b) sono soggetti alla responsabilità disciplinare secondo le disposizioni del presente Statuto e possono incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 28 del presente Con l’associazione all’Unione, il socio accetta di sottoporsi al procedimento disciplinare nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto;
    c) eleggono le cariche sociali dei Sodalizi e, attraverso queste, concorrono alla elezione delle cariche sociali territoriali e nazionali;
    d) sono rappresentati nell’ Assemblea Nazionale dai rispettivi Presidenti Provinciali e dai Commissari Provinciali.
  5. I soci possono esercitare il diritto di voto sin dalla data di associazione al- l’Unione, e possono assumere cariche sociali ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. e) del presente Statuto. I soci del “Settore Pesca” possono esercitare il diritto di voto sin dalla data di associazione all’Unione e possono assumere cariche sociali a condizione che abbiano acquisito la qualità di socio dell’Unione almeno sei mesi prima delle votazioni. Per il soddisfacimento di tale condizione si fa riferimento alla data del versamento della quota associativa come registrata presso gli uffici della Presidenza Nazionale dell’Unione.

 

Art. 4 Sodalizi
Costituzione, affiliazione e cessazione 

  1. I sodalizi, detti anche circoli, sono associazioni di fatto tra Soci di uno o più settori sportivi dell’Unione, tendenti al raggiungimento degli scopi sociali e rappresentano le unità associative di base dell’Unione nei Comuni, nelle Città Metropolitane e nelle Province. Agli effetti del presente Statuto le Città Metropolitane sono equiparate alla Province.
  2. Il Sodalizio può essere organizzato in una o più sezioni, anche dedicate ad uno degli specifici settori sportivi dell’Unione, comprendenti cacciatori, tiratori, pescatori o cinofili.
  3. I Sodalizi si costituiscono ciascuno con un numero minimo di dieci soci complessivamente, tesserati ad uno o più settori sportivi dell’Unione. Nel caso in cui in un Comune sia già costituito un Sodalizio affiliato all’Unione, per la costituzione del nuovo Sodalizio occorre il numero minimo di venti soci. Qualora il nuovo Sodalizio abbia solo tesserati per il Settore Pesca, esso si costituisce con dieci soci.
  4. Gli iscritti non associati all’Unione attraverso i Sodalizi confluiscono in un Sodalizio unico già costituito presso le rispettive Sezioni Provinciali, ovvero possono costituire un nuovo Sodalizio.
  5. I Sodalizi sono regolati da uno Statuto, approvato dalle rispettive assemblee, conforme allo “statuto-tipo” di cui al successivo 12, comma 5, lett. m), deliberato dal Consiglio Nazionale Ordinario.
  6. I Sodalizi:
    a) sono affiliati all’Unione con delibera del Consiglio Nazionale Ordinario previa presentazione di apposita domanda al competente Consiglio Provinciale, che ne cura l’istruttoria e la trasmette al Consiglio Nazionale Ordinario, corredata dal proprio parere motivato.
    b) acquisiscono diritti e assumono responsabilità con la delibera di affiliazione del Consiglio Nazionale.
  7. I sodalizi costituiti nell’ambito di una stessa Città Metropolitana o Provincia ed affiliati all’Unione ai sensi del comma 6 concorrono a formare la Sezione Provinciale.
  8. I Sodalizi sono tenuti a versare all’Unione, tramite la Sezione Provinciale, sia per la prima affiliazione che per il rinnovo annuale, la quota associativa fissata dal Consiglio Nazionale Ordinario, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. d) del presente Statuto.
  9. Il Sodalizio è tenuto ad effettuare il tesseramento annuale dei propri soci mediante le tessere corrisposte dalla Sezione Provinciale dell’ambito territoriale scelto dal socio quale sua residenza associativa.
  10. L’Assemblea del Sodalizio può deliberare la partecipazione del Sodalizio, nello spirito di solidarietà sociale richiesta dall’ Art. 2 della Costituzione, alle attività di cui all’ Art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
  11. Lo scioglimento di un Sodalizio per qualsiasi causa e la conseguente cessazione della partecipazione all’Unione deve essere comunicata dal Presidente del Sodalizio al Presidente Provinciale, che ne dà a sua volta comunicazione agli uffici della Presidenza Nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. f) del presente Statuto.
  12. La cessazione della partecipazione di un Sodalizio all’Unione è altresì di- sposta dal Consiglio Nazionale Ordinario, su proposta motivata o sentito il parere del Consiglio Provinciale competente, per uno dei seguenti motivi:
    a) grave e ripetuta violazione delle disposizioni dello Statuto del Sodalizio, dello Statuto e dei regolamenti dell’Unione;
    b) gravi irregolarità di gestione;
    c) protratta inattività o carenza di funzionamento degli organi sociali.
  13. La delibera di cessazione della partecipazione di un Sodalizio all’Unione pronunciata dal Consiglio Nazionale Ordinario ai sensi del comma 12 è impugnabile. Si applica l’art. 36 del presente Statuto.
  14. I Soci del Sodalizio venuto a cessare, possono richiedere la tessera dell’Unione presso altro Sodalizio della medesima Sezione Provinciale.
  15. Le modalità di costituzione di un Sodalizio e della individuazione delle relative cariche sociali sono disciplinate nel Regolamento Organico Generale di cui all’art. 34 del presente Statuto.

 

 

 

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

CAPO I – CARICHE SOCIALI PROVINCIALI

Art. 5
Assemblea Provinciale
Composizione e attribuzioni

 

  1. L’Assemblea Provinciale è composta:
    a) dai Presidenti dei Sodalizi della Provincia o dai loro delegati;
    b) dai membri del Consiglio Provinciale,
    c) dai Commissari dei Questi ultimi non hanno diritto di voto per le elezioni alle cariche sociali provinciali.
  2. I Presidenti dei Sodalizi o i loro delegati hanno diritto ad un voto per ogni socio iscritto indipendentemente dal numero e dalla tipologia di tessera posseduta dal socio stesso. A tal fine:
    a) se l’Assemblea Provinciale si svolge entro i primi tre mesi dell’anno, si fa riferimento al numero di soci di ciascun Sodalizio accertati nel penultimo anno precedente;
    b) se l’Assemblea Provinciale si svolge negli altri mesi dell’anno, si fa riferimento al numero di soci accertati nell’anno precedente e la cui posizione associativa sia stata perfezionata con il pagamento alla Sezione Provinciale delle quote sociali fino al termine perentorio di cinque giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
  3. L’Assemblea Provinciale elegge ogni cinque anni, individuandoli tra i Soci della Sezione Provinciale:
    a) i membri titolari del Consiglio Provinciale, nel numero di minimo sette e massimo quindici,
    b) tre membri L’elezione ha luogo con le modalità e i termini in- dicati nel Regolamento Organico Generale di cui all’art. 34 del presente Statuto. L’elezione dei membri da parte dell’Assemblea Provinciale è sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale Ordinario, ai sensi del successivo art. 12, comma 5 lett. i).
  4. L’Assemblea Provinciale, inoltre:
    a) delibera le linee programmatiche dell’attività sociale e della gestione della Sezione Provinciale;
    b) approva, entro il mese di marzo di ciascun anno, la relazione morale ed il rendiconto delle attività del Consiglio Provinciale;
    c) può deliberare la partecipazione della Sezione Provinciale, nello spirito di solidarietà sociale richiesta dall’ 2 della Costituzione, alle attività di cui all’ Art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea Provinciale vengono adottate con la maggioranza relativa dei voti espressi.
  6. Le modalità di funzionamento dell’Assemblea Provinciale sono disciplinate con il Regolamento Organico Generale di cui all’art. 34 del presente Statuto.
  7. L’Assemblea Provinciale si riunisce in seduta ordinaria, entro il mese di marzo di ciascun anno, per le deliberazioni di cui all’art. 5 del presente Statuto. L’Assemblea Provinciale si riunisce altresì in seduta straordinaria, quando ne ravvisi l’opportunità il Presidente Provinciale o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti l’Assemblea.

 

Art. 6
Consiglio Provinciale
Composizione e attribuzioni 

  1. Il Consiglio Provinciale è composto dai membri effettivi, eletti dall’Assemblea Provinciale ai sensi dell’art. 5, comma 3 del presente Statuto.
  2. I membri supplenti, eletti a norma del medesimo art. 5, sostituiscono i membri titolari cessati dalla carica. L’ordine di successione dei membri supplenti è stabilito in base al numero di voti ottenuti da ciascuno di essi nella In caso di parità di voti viene prescelto il più anziano di età.
  3. Il Consiglio Provinciale dura in carica fino a tutto il mese di marzo del quinto anno successivo a quello della sua elezione.
  4. I membri titolari possono, con delega scritta, farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio Provinciale da altro membro del Consiglio stesso, il quale può rappresentare un solo Sodalizio oltre al al proprio.
  5. Il Consiglio Provinciale:
    a) elegge nel proprio ambito il Presidente e due Vice Presidenti. L’elezione è ratificata dal Consiglio Nazionale Ordinario ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera i), del presente Statuto;
    b) può eleggere inoltre, tra i propri componenti o tra i soci della Sezione, un Segretario del Consiglio Provinciale, stabilendone i compiti.
    I compiti relativi alla carica di Segretario del Consiglio Provinciale vanno intesi in analogia a quelli assegnati al Segretario Nazionale nel contesto del Consiglio Nazionale. Qualora tale incarico sia ricoperto da un socio, questi partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale stesso con funzioni consultive e senza diritto di voto;
    c) può conferire, nel proprio ambito o a propri associati, specifici incarichi ovvero costituire Commissioni per la trattazione di particolari questioni;
    d) nomina un Delegato Provinciale del Settore Pesca, ai fini della promozione dello sviluppo e della organizzazione dello specifico settore della pesca, individuandolo tra i propri componenti o tra i soci muniti di licenza di Qualora tale incarico sia affidato ad un socio che non è membro del Consiglio Provinciale, questi partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con funzioni consultive e senza diritto di voto.
  6. Inoltre, Il Consiglio Provinciale:
    a) cura l’attività istituzionale e organizzativa della Sezione Provinciale, in conformità delle linee programmatiche tracciate dalla Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 11, comma 9, lettera b) del presente Statuto, e delle disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale;
    b) delibera entro i mesi di novembre e di marzo di ciascun anno rispettivamente il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo ed il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente;
    c) designa i propri rappresentanti in seno agli organismi locali;
    d) svolge le funzioni disciplinari di cui agli artt. 29 comma 1, 30 comma 1, e 31 comma 2 lett. b) del presente Statuto;
    e) propone lo scioglimento di un Sodalizio ai sensi dell’art. 4 comma 12, del presente Statuto, o esprime parere in merito;
    f) ratifica le deliberazioni di propria competenza, adottate in caso di urgenza dal Presidente Provinciale.
  7. Il Consiglio Provinciale può essere sciolto con delibera del Consiglio Nazionale Ordinario per uno dei seguenti motivi:
    a) gravi o ripetute violazioni delle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti dell’Unione;
    b) gravi o ripetute irregolarità di gestione;
    c) protratta inattività, carenza di funzionamento o svolgimento di attività pregiudizievole all’Unione da parte dell’organo.
  8. Con la delibera di scioglimento del Consiglio Provinciale è nominato il Commissario Provinciale di cui all’art. 8 del presente Alla nomina del Commissario Provinciale si procede altresì nel caso in cui:
    b) l’elezione del Consiglio Provinciale non ha luogo, per qualsiasi motivo, entro sei mesi dalla sua scadenza;
    c) il numero dei componenti del Consiglio Provinciale si riduce, per qualsiasi motivo al di sotto di cinque tra membri effettivi e supplenti.
  9. Le deliberazioni sono adottate dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni per le quali si è proceduto a scrutinio segreto devono essere adottate a scrutinio palese qualora anche dopo la seconda votazione non si sia raggiunta la maggioranza dei presenti.
  10. Le modalità di funzionamento del Consiglio Provinciale sono disciplinate con il Regolamento Organico Generale di cui all’art. 34 del presente Statuto.

 

Art. 7
Presidente Provinciale 

  1. Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 6, comma 5 lett. a), del presente Statuto.
  2. Il Presidente Provinciale:
    a) ha la rappresentanza legale e negoziale del Consiglio Provinciale;
    b) firma gli atti e la corrispondenza, interna ed esterna, relativa alla Sezione Provinciale, ai suoi organismi e Commissioni;
    c) mantiene i rapporti con le Autorità locali;
    d) partecipa di diritto all’Assemblea Nazionale;
    e) dirige l’attuazione del programma delle attività sociali e di gestione della Sezione, in attuazione degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea Provinciale e dal Consiglio Provinciale;
    f) esercita funzioni di coordinamento nei confronti dei Sodalizi affiliati e ne comunica lo scioglimento per qualsiasi causa e la conseguente cessazione della partecipazione all’Unione, ai sensi dell’art. 4, comma 12 del presente Statuto;
    g) convoca il Consiglio Provinciale, per gli adempimenti previsti dall’art.6, commi 5 e 6, del presente Statuto, ovvero quando ne ravvisi l’opportunità, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti;
    h) convoca l’Assemblea Provinciale;
    i) in caso di urgenza, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Provinciale, e le sottopone a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
    j) svolge le funzioni disciplinari di cui agli 29, comma 1 del presente Statuto.
  3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Presidente Provinciale cura la trasmissione agli uffici della Presidenza Nazionale dell’elenco aggiornato dei Sodalizi affiliati, recante l’indicazione della denominazione e sede, dei rispettivi Presidenti e numero di soci. Nell’elenco devono essere altresì indicati, con le stesse informazioni, anche i Sodalizi sciolti e cessati per qualsiasi causa nell’ultimo anno.
  4. In caso di impedimento temporaneo, ovvero di cessazione dalla carica del Presidente Provinciale subentra temporaneamente nella funzione il Vice Presidente Provinciale che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni; in caso di parità di voti subentra il Vice Presidente Provinciale più anziano di età, fino alla nomina del nuovo Presidente Provinciale, alla quale dovrà provvedersi entro sei mesi.

 

Art. 8
Commissario Provinciale 

  1. Il Commissario Provinciale è nominato dal Consiglio Nazionale Ordinario con la delibera di scioglimento del Consiglio Provinciale di cui all’art. 6, comma 7 del presente Statuto, ovvero nei casi di cui al medesimo art. 6, comma 8.
  2. Il Commissario Provinciale svolge le funzioni del Consiglio Provinciale e del Presidente Provinciale, nonché gli eventuali ulteriori compiti indicati dal Consiglio Nazionale Ordinario nell’atto di nomina.
  3. Il mandato del Commissario Provinciale è indicato nell’atto di nomina e può avere durata massima di dodici mesi, prorogabile di altri dodici mesi, su richiesta motivata dello stesso Commissario Provinciale e/o per esigenze eccezionali riconosciute dal Consiglio Nazionale Ordinario.
  4. Il Commissario Provinciale partecipa al Consiglio Regionale e all’Assemblea Nazionale, e non ha diritto di voto:
    a) nel Consiglio Regionale, per l’elezione del Delegato e del Vice Delegato Regionale;
    b) nell’Assemblea Nazionale, per l’elezione delle cariche sociali di competenza dell’Assemblea Nazionale di cui all’art. 11, comma 5 e comma 9 lett. a), del presente Statuto.
  5. Entro il termine del mandato conferitogli, il Commissario Provinciale deve convocare l’Assemblea Provinciale per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale.

 

 

CAPO II – CARICHE SOCIALI REGIONALI

 Art. 9
Consiglio Regionale e Delegato Regionale 

  1. Il Consiglio Regionale è costituito nell’ambito di una Regione in cui sussistono almeno due Sezioni Provinciali dell’Unione. Qualora in una Regione operi una sola Sezione Provinciale, i rapporti con le Autorità politiche e amministrative della Regione sono affidati al Presidente dell’unico Consiglio Provinciale operante.
  2. Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali e dai Commissari Provinciali delle Sezioni Provinciali della Regione. I Commissari Provinciali non hanno diritto di voto, ai sensi dell’art. 8, comma 4.
  3. Il Consiglio Regionale elegge al proprio interno il Delegato Regionale ed il Vice Delegato Regionale. Il Delegato Regionale presiede il Consiglio Regionale.
  4. L’elezione del Delegato Regionale e del Vice Delegato Regionale ha luogo ogni cinque anni, o quando durante il quinquennio si verifichi il cambia- mento di almeno la metà dei membri del Consiglio Regionale.
  5. Il Consiglio Regionale elegge altresì un Delegato Regionale per il Settore Pesca, ai fini della promozione, organizzazione e coordinamento dello specifico Il Delegato Regionale per il Settore Pesca partecipa al Consiglio Regionale, con funzioni consultive e senza diritto di voto.
  6. Nell’elezione del Delegato e del Vice Delegato Regionale i Presidenti Provinciali possono farsi rappresentare, con delega scritta, dal Vice Presidente Provinciale o da un Consigliere Provinciale.
  7. I Presidenti Provinciali, o i loro rappresentanti, hanno diritto ad un voto per ogni socio iscritto indipendentemente dal numero e dalla tipologia di tessera posseduta dal socio stesso. A tal fine, se il Consiglio Regionale si svolge entro i primi quattro mesi dell’anno, si fa riferimento al numero dei soci di ciascuna Sezione provinciale accertati nei due anni Se il Consiglio regionale si svolge negli altri mesi dell’anno si fa riferimento al numero di soci accertati nell’anno precedente.
  8. Alla carica di Delegato Regionale e di Vice Delegato Regionale può essere eletto, dal Consiglio Regionale, anche un socio che non rivesta la carica di Presidente Provinciale, purché sia residente nella Regione. In caso di parità di voti tra più Soci, viene preferito il più anziano di età. In caso di parità di voti tra un Presidente Provinciale ed un socio, la carica viene con- ferita al Presidente Provinciale.
  9. Il Consiglio Regionale può eleggere, tra i propri componenti o tra i soci di una Sezione, un Segretario del Consiglio Regionale, stabilendone i compiti. I compiti relativi alla carica di Segretario del Consiglio Regionale sono analoghi a quelli del Segretario Nazionale nel contesto del Consiglio Nazionale. Qualora tale incarico sia ricoperto da un socio, questi partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale stesso con funzioni consultive e senza diritto di voto.
  10. Nelle Regioni dove sono presenti solo due Sezioni Provinciali, ove per la nomina del Delegato Regionale si verifichi parità di voto, la carica viene attribuita al Presidente della Sezione Provinciale avente il maggior numero di soci accertati nell’ anno precedente.
  11. Nella Regione autonoma della Valle d’Aosta, il Delegato regionale è eletto dal Consiglio Provinciale, nel proprio ambito.
  12. Alle riunioni del Consiglio Regionale, i membri titolari possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro membro dello stesso Consiglio o da un componente del proprio Consiglio I delegati possono ricevere una sola delega.
  13. La convocazione deve essere diramata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di al- meno quindici giorni rispetto alla data fissata per la seduta ordinaria del Consiglio Regionale e di almeno sette giorni per la seduta straordinaria.
  14. Le riunioni possono svolgersi anche con l’utilizzo di mezzi multimediali che consentano un’immediata interlocuzione tra i partecipanti, a condizione che il Delegato Regionale, che la presiede, ed il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo.
  15. La sede del Consiglio Regionale è stabilita dal Consiglio stesso presso una Sezione Provinciale della Regione.
  16. Il Consiglio Regionale cura i rapporti con la Regione per il tramite del Delegato Regionale e svolge attività di coordinamento e controllo funzionale sulle Sezioni Provinciali, in conformità alle linee programmatiche tracciate dal- l’Assemblea Nazionale, ai sensi dell’art. 11, comma 9, b), e delle disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 13 dello Statuto.
  17. Il Delegato Regionale convoca il Consiglio Regionale, almeno due volte l’anno:
    a) nel mese di novembre, per predisporre il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo;
    b) nel mese di aprile, per predisporre il conto consuntivo dell’esercizio precedente da trasmettere alla Presidenza Nazionale insieme con una dettagliata relazione circa le problematiche venatorie e associative della Regione e le proposte di soluzione o di intervento dell’Unione.
  18. Il Delegato Regionale è tenuto altresì a convocare il Consiglio Regionale su richiesta di almeno due Presidenti Provinciali e, nel caso in cui il Consiglio sia composto di soli due membri, su richiesta del Vice Delegato.
  19. In occasione della costituzione di nuove Province, il Consiglio Nazionale, valutata la proposta del Delegato Regionale della Regione interessata:
    a) nomina un Commissario Straordinario per procedere alla eventuale costituzione della nuova Sezione Provinciale ed agli adempimenti relativi, promuovendo altresì le necessarie intese per regolare i rapporti di tipo economico tra la nuova Sezione e quella, o quelle, da cui risultano scorporati i Sodalizi ricadenti nella nuova Provincia;
    b) può deliberare di lasciare invariato l’assetto organizzativo dell’Unione nella Regione interessata.
  20. Il Delegato Regionale rappresenta il Consiglio Regionale ed ha la firma degli atti e della corrispondenza.

 

Art. 10 Commissario Regionale 

  1. Il Commissario Regionale è nominato dal Consiglio Nazionale Ordinario nel caso in cui il Consiglio Regionale non provvede all’elezione del Delegato Regionale entro sei mesi:
    a) dalla scadenza del mandato di quello in carica;
    b) dal verificarsi di circostanze che rendano necessaria l’elezione di un nuovo Delegato Regionale.
  2. Il Commissario Regionale è altresì nominato in sostituzione del Delegato Regionale in carica, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
    a) gravi o ripetute violazioni delle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti dell’Unione;
    b) gravi o ripetute irregolarità di gestione;
    c) protratta inattività;
    d) quando nel corso del quinquennio sia mutata almeno la metà dei membri del Consiglio Regionale e non si sia proceduto, a richiesta di almeno due componenti, a nuove elezioni del Delegato Regionale.
  3. La durata del mandato del Commissario Regionale è indicata nell’atto di nomina e può avere durata massima di dodici mesi, prorogabile di altri dodici mesi, su richiesta motivata del Commissario Regionale nominato e/o per esigenze eccezionali riconosciute dal Consiglio Nazionale Ordina- rio. Entro il termine del mandato del Commissario Regionale, il Consiglio Regionale deve provvedere all’elezione del Delegato Regionale.

CAPO III – CARICHE SOCIALI NAZIONALI

 Art. 11
Assemblea Nazionale
Composizione e attribuzioni 

  1. L’Assemblea Nazionale è composta, dai Presidenti Provinciali e dai Commissari Provinciali, che rappresentano i Soci dell’Unione.
  2. I Presidenti Provinciali possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Presidente Provinciale o da un componente del proprio Consiglio Provinciale. Ogni delegato può rappresentare una sola Sezione Provinciale oltre la propria.
  3. Ciascun rappresentante in Assemblea Nazionale ha diritto ad un voto per ogni socio iscritto alla Sezione rappresentata, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di tessera posseduta dal A tal fine, si fa riferimento al numero dei soci iscritti nell’anno precedente a quello di svolgimento dell’Assemblea ovvero, ove l’Assemblea si svolga nel primo trimestre dell’anno, al numero dei soci iscritti nell’anno ancora precedente.
  4. Possono intervenire all’Assemblea, con funzioni consultive e senza diritto di voto:
    a) i Commissari Provinciali;
    b) i Delegati o i Commissari Regionali
    c) i Componenti del Consiglio Nazionale
    d) i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri,
    e) i Presidenti e i membri di Commissioni e Comitati tecnici nazionali permanenti.
  5. L’Assemblea Nazionale elegge ogni cinque anni, mediante votazione segreta, i dodici componenti del Consiglio Nazionale Ordinario, nel numero di quattro per ciascun Raggruppamento di Regioni.
  6. Le elezioni si svolgono separatamente per ciascuno dei seguenti Raggruppamenti:
    a) Raggruppamento Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Emilia-Romagna;
    b) Raggruppamento Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise;
    c) Raggruppamento Sud-Isole: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  7. I componenti del Consiglio Nazionale Ordinario per ciascun raggruppa- mento di Regione devono essere eletti tra i Presidenti Provinciali, nel numero di tre. Il quarto componente deve essere un socio, candidato da almeno cinque Presidenti Provinciali, iscritto all’Unione da non meno di tre anni.
  8. Il Presidente Provinciale eletto alla carica di Consigliere Nazionale mantiene tale carica nazionale per l’intero mandato anche nel caso in cui, nel quinquennio, perda la carica di Presidente Provinciale.
  9. Inoltre, L’Assemblea Nazionale:
    a) elegge, nella sua interezza:
    1) tre membri effettivi e tre membri supplenti del Collegio dei Revisori;
    2) tre membri effettivi e tre membri supplenti del Collegio dei Probiviri;
    b) delibera le linee programmatiche dell’attività istituzionale e della gestione dell’Unione;
    c) approva entro la fine di ciascun quinquennio la relazione morale e i rendiconti deliberati dal Consiglio Nazionale Ordinario;
    d) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto dell’Unione presentate dal Consiglio Nazionale;
    e) delibera lo scioglimento dell’Unione ed i criteri per la liquidazione delle attività di cui all’art. 37 del presente Statuto.
  10. L’elezione dei membri del collegio dei Revisori e di quelli del Collego dei Probiviri di cui al comma 9, a), si svolge con la procedura prevista dal Regolamento Organico Generale di cui all’art. 34 del presente Statuto ed avviene sulla base di liste presentate da ciascun Raggruppamento di Regioni in modo che sia assicurata l’elezione di un componente effettivo e di un supplente per ciascuno di essi.
  11. Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale sono adottate a maggioranza dei In caso di parità di voti le deliberazioni sono ripetute fino alla formazione della maggioranza, per un massimo di tre volte successive. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, il provvedimento posto in votazione si intende respinto.
  12. Le modalità di funzionamento dell’Assemblea Nazionale sono disciplinate con il Regolamento Organico Generale di cui all’art. 34 del presente Statuto.
  13. L’Assemblea Nazionale si riunisce in seduta ordinaria a metà mandato e al termine di ciascun quinquennio, e comunque non oltre i 12 mesi dalla scadenza del quinquennio in caso di eventi di straordinaria rilevanza, per l’approvazione della relazione e del rendiconto del Consiglio Nazionale Ordinario. L’Assemblea Nazionale si riunisce, altresì, in seduta straordinaria, quando ne ravvisi l’opportunità il Presidente Nazionale o ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale Ordinario.

 

Art. 12
Consiglio Nazionale Ordinario Composizione e attribuzioni 

  1. Il Consiglio Nazionale Ordinario è convocato dal Presidente Nazionale per gli adempimenti di cui al comma 5, nonché quando il Presidente Nazionale ne ravvisa la necessità o l’opportunità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, ed è composto da:
    a) 12 membri eletti dall’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 11, comma 5 del presente Statuto;
    b) Presidente della Commissione Tecnico Venatoria, senza diritto di voto e con funzioni consultive, ove non già eletto componente del Consiglio Nazionale;
    c) Presidente della Delegazione Nazionale Pesca, senza diritto di voto e con funzioni consultive, ove non già eletto componente del Consiglio Nazionale;
    d) Segretario Nazionale senza diritto di voto e con funzioni consultive;
    e) Presidente del Collegio dei Revisori o un suo delegato, senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del presente Statuto;
    f) Collegio dei Revisori, nelle sedute in cui sia in votazione il bilancio dell’Unione, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del presente Statuto;
  2. I membri eletti dall’Assemblea Nazionale che cessano dalla carica sono sostituiti dai candidati non eletti, secondo l’ordine delle rispettive gradua- torie di elezione e in caso di parità di voti dal più anziano d’età.
  3. Il Consiglio Nazionale Ordinario dura in carica fino a tutto il mese di dicembre del quinto anno successivo a quello della sua elezione.
  4. II Consiglio Nazionale Ordinario elegge tra i propri componenti il Presidente Nazionale, e i tre Vice Presidenti Nazionali.
  5. Il Consiglio Nazionale Ordinario:
    a) cura l’attività istituzionale e organizzativa dell’Unione, in conformità alle indicazioni dell’Assemblea Nazionale, e impartisce, all’uopo, le necessarie disposizioni alle Sedi Regionali e Provinciali;
    b) vigila sull’andamento della gestione;
    c) può proporre al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 30 del presente Statuto, provvedimento disciplinare nei confronti di un socio che rivesta una carica sociale, quando il suo atteggiamento risulti pregiudizievole e contrastante con l’interesse dell’Unione;
    d) fissa annualmente la quota associativa per il rilascio e il rinnovo della tessera di iscrizione all’Unione, nonché le quote di prima affiliazione e di rinnovo annuale dei Sodalizi;
    e) delibera entro i mesi di novembre e di aprile di ciascun anno, rispettivamente, il bilancio dell’esercizio finanziario successivo ed il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente;
    f) può istituire le Commissioni, i Comitati tecnici e le Delegazioni Nazionali di cui all’art. 17 del presente Statuto e nomina, ogni cinque anni, i Delegati ed i tre componenti della Delegazione Nazionale Enalpesca e della Commissione Tecnico Venatoria ed i loro sostituti, in caso di cessazione dalla carica dei membri titolari nel corso del quinquennio;
    g) elegge, tra i soci, il Segretario Nazionale;
    h) provvede alle nomine dei membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, in sostituzione di quelli comunque cessati dalla carica nel corso del mandato, sulla base del numero dei voti rispettivamente ottenuti nella elezione, attribuendo l’incarico, in caso di parità di voti, al più anziano di età;
    i) ratifica l’elezione dei membri dei Consigli Provinciali, dei Presidenti e dei Vice Presidenti Provinciali, di cui all’art. 5 e all’ art. 7 del presente Statuto;
    l) ratifica, entro due mesi dalla data di comunicazione dei risultati elettorali, la elezione dei Delegati e dei Vice Delegati Regionali. Trascorso tale termine, tale elezione si intende definitivamente ratificata, salvo non siano in corso approfondimenti;
    m) delibera lo “Statuto-tipo” per i Sodalizi ed i regolamenti dell’Unione;
    n) predispone le proposte di modifica dello Statuto dell’Unione da sottoporre all’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 11, comma 9, lett. d);
    o) delibera le affiliazioni, le convenzioni e le adesioni con altri Enti ed Associazioni, di cui all’art. 2 del presente Statuto;
    p) delibera l’affiliazione e le eventuali cessazioni della partecipazione al- l’Unione dei Sodalizi e prende atto dello scioglimento dei Sodalizi per qualsiasi causa, sensi dell’art. 4, commi 13 e 14, del presente Statuto;
    q) delibera lo scioglimento dei Consigli Provinciali e la nomina dei Commissari Provinciali, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 del presente Statuto;
    r) delibera la nomina dei Commissari Regionali, ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto;
    s) decide sui ricorsi presentati avverso le deliberazioni adottate dalle Assemblee Regionali e Provinciali. I ricorsi devono essere notificati entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle Assemblee;
    t) dichiara la decadenza dei soci dalle cariche sociali, ai sensi dell’art. 22, del presente Statuto;
    u) ratifica le deliberazioni adottate dal Presidente Nazionale in caso di necessità e urgenza ai sensi dell’art. 14, comma 4, del presente Statuto;
    v) svolge le funzioni disciplinari di cui agli 30, comma 1, e 31, comma 4 del presente Statuto.
  6. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza dei membri In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Nazionale; le deliberazioni a scrutinio segreto si intendono respinte se anche dopo la terza votazione non si raggiunge la maggioranza.
  7. Le modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale sono disciplinate con il Regolamento Organico Generale di cui all’art. 34 del presente Statuto.
  8. Per particolari esigenze e/o per apportare modifiche al presente Statuto, il Consiglio Nazionale può deliberare di procedere a consultazione referendaria dei componenti dell’Assemblea Il referendum ha carattere deliberativo e si svolge in luogo dell’approvazione diretta da parte dell’Assemblea Nazionale. Dal referendum sono escluse le funzioni elettive, quelle disciplinari, le questioni relative a provvedimenti di natura finanziaria e di bilancio e lo scioglimento dell’Unione, di cui all’ art. 11 del presente Statuto. Le modalità per lo svolgimento del referendum sono disciplinate con il Regolamento Organico Generale di cui all’art. 34 dello Statuto.

 

Art. 13
Consiglio Nazionale Allargato 

  1. Il Consiglio Nazionale si riunisce in composizione allargata una volta l’anno.
  2. Al Consiglio Nazionale Allargato sono invitati a partecipare, con pari facoltà degli altri componenti del Consiglio Nazionale Ordinario, i Delegati Regionali regolarmente nominati a norma dell’art. 9 del presente Statuto.
  3. Il Delegato Regionale può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro componente del proprio Consiglio Le riunioni del Consiglio Nazionale Allargato possono riguardare:
    a) linee programmatiche di sviluppo dell’Associazione ed esame della politica venatoria ed eventuali provvedimenti legislativi inerenti la caccia, la pesca, le altre attività Istituzionali e aspetti connessi;
    b) valutazione dell’attività svolta in campo associativo e venatorio sia in sede propria che in sede internazionale;
    c) pareri di indirizzo politico associativo sull’attività da svolgere per la tutela dell’ambiente e della natura nonché per gli interventi in caso di calamità naturali, di incendi e/o di quanto altro possa aver bisogno di soccorso;
    d) pareri sullo schema di Regolamento Organico dell’Unione e sugli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Nazionale Ordinario;
  4. Il Consiglio Nazionale Allargato inoltre:
    a) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 22 del presente Statuto;
    b) esercita le funzioni disciplinari di cui all’art. 30, comma 2, ed all’art. 32, comma 1 del presente Statuto.
  5. Il Consiglio Nazionale Allargato è validamente costituito:
    a) in prima convocazione con la presenza della maggioranza qualificata dei membri aventi titolo a parteciparvi;
    b) in seconda convocazione con la partecipazione di undici membri.

 

Art. 14
Presidente Nazionale 

  1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale Ordinario ai sensi dell’art. 12, comma 4 del presente Statuto, e dura in carica cinque anni.
  2. Il Presidente Nazionale rappresenta l’Unione e:
    a) è preposto all’organizzazione degli uffici della Presidenza Nazionale e degli uffici territoriali dell’Unione;
    b) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale, le cui riunioni presiede, e compie i necessari atti di amministrazione;
    c) esercita tutti i compiti attribuitigli dallo Statuto e dai Regolamenti;
    d) convoca e presiede l’Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale Ordinario e il Consiglio Nazionale Allargato.
  3. Il Presidente Nazionale può delegare proprie funzioni ai Vice Presidenti Nazionali.
  4. Il Presidente Nazionale adotta in caso di necessità o di urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale Ordinario e Allargato, e le sottopone a ratifica del Consiglio competente nella prima riunione successiva.
  5. In caso di motivato impedimento del Presidente Nazionale subentra nella funzione, con effetto immediato e fino a cessazione dell’impedimento, il Vice Presidente Nazionale che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni o, in caso di parità di voto, il più anziano di età.
  6. In caso di cessazione del Presidente Nazionale dalla carica, il Vice Presidente Nazionale subentrato nella funzione convoca entro tre mesi il Consiglio Nazionale Ordinario per l’elezione del nuovo Presidente Nazionale.

 

Art. 15
Vice Presidenti Nazionali 

  1. I Vice Presidenti Nazionali sono eletti dal Consiglio Nazionale Ordinario ai sensi dell’art. 12, comma 4 del presente Statuto, e durano in carica cinque anni.
  2. I Vice Presidenti Nazionali;
    a) collaborano con il Presidente Nazionale nell’esercizio delle sue funzioni;
    b) svolgono le funzioni ad essi delegate dal Presidente Nazionale;
    c) sostituiscono il Presidente Nazionale, in caso di assenza o di impedimento, secondo l’ordine di precedenza come disciplinato dall’art. 14, comma 5 del presente Statuto.

 

Art. 16
Segretario Nazionale 

  1. Il Segretario Nazionale è eletto, ai sensi dell’art. 12, comma 5 lett. g), dal Consiglio Nazionale Ordinario su proposta del Presidente Nazionale e dura in carica cinque anni.
  2. Il Segretario Nazionale:
    a) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale Ordinario e di quello Allargato, cui partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive;
    b) assiste il Presidente Nazionale in occasione del Consiglio Nazionale Ordinario e di quello Allargato, collaborando nell’attuazione delle delibere;
    c) assiste il Presidente Nazionale in occasione dei lavori dell’Assemblea Nazionale;
    d) collabora con il Presidente Nazionale nelle attività degli uffici della Presidenza Nazionale.

 

Art. 17
Commissioni e Comitati tecnici
Commissione Tecnico Venatoria e Delegazione Nazionale Enalpesca 

  1. Il Consiglio Nazionale Ordinario può istituire, ai sensi dell’art. 12, comma 5 f) del presente Statuto, Commissioni, Comitati tecnici e Delegazioni Nazionali per:
    a) lo svolgimento di studi tecnici;
    b) la predisposizione e l’attuazione di programmi per determinate attività sportive dell’Unione
    c) l’organizzazione di interventi di protezione civile.
  2. Le Commissioni, i Comitati tecnici e le Delegazioni durano in carica cinque anni, e cessano con la scadenza del Consiglio Nazionale Il Consiglio Nazionale Ordinario può stabilire, con l’atto di nomina che ne regolamenta i compiti e le funzioni, una durata in carica inferiore al quinquennio.
  3. Ai fini della promozione, coordinamento e organizzazione delle gare e delle attività nazionali del settore caccia, è istituita la Commissione Tecnico Venatoria, composta da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale Ordinario anche tra i Soci non facenti parte del Consiglio stesso. Tali membri eleggono al loro interno un Presidente e un Vice Presidente.
  4. Ai fini della promozione, dell’organizzazione delle gare e delle attività sportive ittiche a carattere nazionale e del coordinamento del settore pesca, è istituita la Delegazione Nazionale Enalpesca, composta da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale Ordinario anche non facenti parte del Consiglio Tali membri eleggono al loro interno un Presidente e un Vice Presidente.
  5. Il Presidente della Commissione Tecnico Venatoria ed il Presidente della Delegazione Nazionale Pesca, ove non già eletti quali componenti del Consiglio Nazionale, partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale Ordinario e Allargato senza diritto di voto e con funzioni consultive.

 

Art. 18
Collegio dei Revisori 

  1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 11, comma 7 lett. a) del presente Statuto. I membri effettivi eleggono nel loro ambito il Il Collegio dei Re- visori dura in carica cinque anni. In caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi nel corso del quinquennio, subentrano i membri supplenti nominati ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 9, e 12, comma 5, lett. h) del presente Statuto.
  2. Il Collegio:
    a) vigila sull’osservanza delle norme sociali e regolamentari;
    b) controlla l’esistenza e la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili;
    c) verifica periodicamente la consistenza di cassa e la corrispondenza con i valori trascritti nei documenti contabili;
    d) redige relazioni sui bilanci e sui rendiconti e ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale Ordinario;
    e) controlla e certifica gli elenchi delle candidature al Consiglio Nazionale per ciascun Raggruppamento territoriale, avanzate dai Presidenti Provinciali e predisposti dagli uffici della Presidenza Nazionale per l’Assemblea Nazionale.
  3. Il Collegio in composizione plenaria può, in qualsiasi momento, compiere ispezioni e controlli presso la Sede Nazionale e le sedi degli organi territoriali, e richiedere atti e notizie riguardanti l’andamento della gestione o di specifiche operazioni.
  4. Il Collegio si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente del Collegio stesso, o qualora ne facciano richiesta due membri.
  5. Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell’Assemblea Nazionale.
  6. Il Presidente del Collegio dei Revisori, ovvero altro membro da lui delegato, assiste alle riunioni del Consiglio Nazionale Ordinario e di quello Allargato.
  7. Il Collegio dei Revisori partecipa nella sua interezza alle riunioni del Consiglio Nazionale ordinario in cui sia in votazione il bilancio dell’Unione.
  8. Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni svolte. Il verbale è trascritto nel libro del Collegio dei Revisori.

 

Art. 19
Collegio dei Probiviri 

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti all’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 11, comma 9, a) del presente Statuto, dura in carica 5 anni. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
  2. In caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi nel corso del quinquennio, subentrano i membri supplenti, nominati ai sensi del combinato disposto degli 11, comma 3 e dell’art. 12, comma 5 lett. h), del presente Statuto.
  3. Il Collegio, in occasione di ciascuna seduta, nomina il Presidente ed il Segretario. Tutti i componenti hanno diritto di voto.
  4. Il Collegio esercita la funzione disciplinare ed è organo giudicante nei casi di cui agli artt. 30, comma 1 e 32 comma 3 lett. b) del presente Statuto. Le decisioni disciplinari del Collegio sono impugnabili.

 

Art. 20
Presidente Nazionale Onorario 

  1. Il Presidente Nazionale che abbia rivestito tale carica senza interruzioni per almeno tre mandati elettorali, al termine della sua attività è nominato Presidente Nazionale Onorario dal Consiglio Nazionale Ordinario.
  2. Il Presidente Nazionale Onorario ha diritto ad assistere alle riunioni delle Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, del Consiglio Nazionale Allargato, nonché a quelle del Consiglio Nazionale Ordinario in occasione della predisposizione e dell’approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi.
  3. Al Presidente Nazionale Onorario compete il trattamento previsto per i componenti del Consiglio Nazionale.

 

 

TITOLO III
ACCESSO ALLE CARICHE SOCIALI

 Art. 21
Requisiti di eleggibilità e nomina 

  1. Per l’elezione e la nomina alle cariche sociali dell’Unione i Soci devono possedere i seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) età superiore ad anni diciotto;
    c) non aver subito condanne definitive per reati dolosi – salvo che le stesse prevedano la non menzione – o non aver commesso gravi violazioni di carattere penale delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e delle leggi di pubblica sicurezza, salvo il caso di avvenuta riabilitazione;
    d) non aver subito, nell’ambito dell’Unione, gravi sanzioni disciplinari punite con la sospensione dall’attività sociale superiore ad un anno, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione;
    e) essere socio da almeno un anno alla data dell’elezione o della nomina, fatto salvo il caso della nomina alla carica di Presidente di Sodalizio ed i casi diversamente disciplinati dallo Statuto;
    f) in caso di elezione o nomina a cariche sociali territoriali, avere la resi- denza anagrafica o venatoria nell’ambito territoriale della carica sociale cui si concorre.

 

Art. 22
Decadenza 

  1. Sono cause di decadenza dalle cariche sociali:
    a) la perdita dei requisiti di eleggibilità e nomina, di cui all’art.21;
    b) le cause di incompatibilità di cui all’art. 25 del presente Statuto non sanate ai sensi del comma 2 del medesimo art. 25;
    c) per i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri:
    1) l’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o a quattro riunioni nel corso di un anno. La giustificazione dell’assenza deve risultare                  da atto scritto da conservare agli atti dell’organo collegiale di appartenenza;
    2) il decorso del termine di autosospensione di cui all’art. 23 del presente Statuto, qualora perdurino le cause che hanno determinato                           l’impedimento allo svolgimento degli incarichi associativi.
  2. La decadenza opera dal verificarsi della relativa causa e viene dichiarata dal Consiglio Nazionale Ordinario.

 

Art. 23
Autosospensione 

  1. I componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri possono, per motivi eccezionali e documentati, comunicare agli uffici della Presidenza Nazionale la propria autosospensione dalla carica riscoperta.
  2. L’autosospensione ha durata non superiore a sei mesi, ed è prorogabile di ulteriori sei mesi, ove permangano le cause che l’hanno Si applicano le disposizioni di cui all’art. 22, comma 1, lett. c) punto 2 del presente Statuto.

 

Art. 24
Sospensione cautelare 

  1. Il Consiglio Nazionale Ordinario può disporre, in via cautelare, la sospensione dalle cariche sociali con effetto immediato dei Soci nei cui confronti pendono gravi procedimenti penali per reati non colposi. La sospensione opera fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato. Il socio cautelarmente sospeso da una carica è sostituito dalla figura vicaria, se prevista, o da altro socio, eletto o nominato secondo le disposizioni del presente Statuto.

 

Art. 25
Incompatibilità 

  1. Sono incompatibili tra loro le seguenti cariche sociali:
    a) Presidente Nazionale, con qualsiasi altra carica, salvo quella di componente del Consiglio Nazionale Ordinario e di quello Allargato;
    b) componente del Collegio dei Revisori, con qualsiasi altra carica;
    c) componente del Consiglio Nazionale Ordinario, con la carica di Delegato Regionale;
    d) componente del Collegio dei Probiviri, con qualsiasi altra carica.
  2. L’incompatibilità può essere sanata mediante opzione da esercitare nel termine di venti giorni dall’insorgere di essa, con formale atto scritto presentato agli uffici della Presidenza Nazionale.

 

Art. 26 Indennità di carica 

  1. Le cariche di Presidente Provinciale, Commissario Provinciale, componente dell’Assemblea Provinciale o del Consiglio Provinciale, nonché le cariche di Delegato Regionale, Commissario Regionale e componente del Consiglio Regionale sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.
  2. Ai titolari delle altre cariche sociali anche onorarie possono essere attribuite indennità per l’esercizio delle funzioni e il rimborso delle spese documentate, nelle misure stabilite dal Consiglio Nazionale Ordinario.

 

 

TITOLO IV
DISCIPLINA

 CAPO I – SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

 Art. 27
Responsabilità disciplinare
 

  1. La responsabilità disciplinare si configura in capo ai Soci dell’Unione nei casi di comportamenti pregiudizievoli e contrastanti con l’interesse dell’Unione; violazioni sociali, comportamenti scorretti nei rapporti sociali o nell’esercizio delle attività sportive; comportamenti contrari alle regole fondamentali di convivenza nell’Associazione o di esercizio dell’attività sportiva; recidiva in comportamenti già sanzionati disciplinarmente, nonché per aver intrapreso, nei confronti dell’Unione o dei suoi soci che ricoprono cariche sociali centrali o periferiche, azioni giudiziarie conclusesi a favore dell’Unione con provvedimento passato in giudicato.
  2. I provvedimenti che definiscono il procedimento disciplinare sono impugnabili ai sensi degli artt. 31 e 32 del presente Statuto.

 

Art. 28
Sanzioni disciplinari

  1. Le sanzioni disciplinari sono così graduate:
    a) deplorazione, per comportamento scorretto nei rapporti sociali o nel- l’esercizio delle attività sportive;
    b) sospensione dalla qualità di socio, da un minimo di tre mesi ad un mas- simo di un anno, per violazioni statuarie o per gravi o ripetute scorrettezze di comportamento sociale o sportivo;
    c) radiazione dall’Unione, per comportamento contrario alle regole fon- damentali di convivenza nell’Associazione o di esercizio dell’attività sportiva, per recidivo comportamento già sanzionato disciplinarmente, nonché per aver intrapreso, nei confronti dell’Unione o dei suoi soci che ricoprono cariche sociali, azioni giudiziarie conclusesi a favore del- l’Unione con provvedimento passato in giudicato.
  2. Nei casi di irrogazione di una sanzione disciplinare, il rapporto assicurativo previsto dalla tessera associativa resta in vigore fino alla scadenza naturale della tessera medesima.

 

Art. 29
Procedimento disciplinare
nei confronti dei soci che NON rivestono cariche sociali 

  1. Le sanzioni disciplinari nei confronti del socio che non riveste alcuna carica sociale in seno all’Unione sono inflitte dal Consiglio Provinciale competente per la Sezione provinciale di iscrizione dell’interessato, su proposta del Sodalizio cui il socio appartiene o del Presidente della Sezione Provinciale di appartenenza.
  2. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dalla data della contestazione degli La contestazione degli addebiti, le controdeduzioni dell’interessato, la comunicazione dell’archiviazione del pro- cedimento disciplinare o dell’irrogazione della sanzione disciplinare ed ogni altra comunicazione relativa al procedimento disciplinare devono avvenire senza ritardo a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta certificata.
  3. Il Presidente del Consiglio Provinciale:
    a) contesta per iscritto al socio gli addebiti ed assegna all’interessato un termine per le contro deduzioni non superiore a 30 giorni. Il termine non è prorogabile;
    b) istruisce la questione e valuta le contro deduzioni dell’interessato;
    c) ove ritenga non sussistenti le violazioni disciplinari contestate, dispone l’archiviazione;
    d) ove ritenga sussistenti le violazioni disciplinari contestate, convoca il Consiglio Provinciale e, con preavviso di almeno 10 giorni, invita l’interessato a presentarsi per esercitare il diritto di difesa. Nella circo- stanza, l’interessato può farsi assistere da altro socio di sua fiducia.
  4. La decisione finale con la quale il Consiglio Provinciale dispone l’archivia- zione del procedimento disciplinare o irroga la sanzione disciplinare è comunicata dal Presidente del Consiglio Provinciale, con le modalità di cui al comma 2, all’interessato, al Sodalizio di appartenenza ed alla Sezione Provinciale competente. La decisione viene assunta anche nel caso di mancata presentazione del socio regolarmente convocato.

 

Art. 30
Procedimento disciplinare
nei confronti dei soci che rivestono cariche sociali 

  1. Il socio dell’Unione, che riveste una carica sociale può essere deferito al Collegio dei Probiviri con deliberazione motivata del Consiglio Nazionale Ordinario o del Consiglio Provinciale della Sezione di appartenenza del- l’Unione, quando il suo comportamento risulti pregiudizievole e contrastante con l’interesse dell’Unione.
  2. Il deferimento del Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti Nazionali, del Segretario Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, dei Componenti del Collegio dei Probiviri, dei Componenti del Collegio dei Revisori, del Delegato o Vice Delegato Regionale, del Commissario Regionale e del Presidente Provinciale, è esercitato dal Consiglio Nazionale Allargato.
  3. Nei confronti del socio deferito ai sensi del comma 1, il Consiglio Nazionale Ordinario può adottare, nelle more della definizione del procedimento disciplinare, un motivato provvedimento di temporanea sospensione caute- lare non superiore a tre mesi.
  4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione degli La contestazione degli addebiti, le controdeduzioni dell’interessato, la comunicazione dell’archiviazione del pro- cedimento disciplinare o dell’irrogazione della sanzione disciplinare ed ogni altra comunicazione relativa al procedimento disciplinare devono avvenire senza ritardo a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta certificata. Gli adempimenti procedurali sono curati dagli uffici della Presidenza Nazionale.
  5. Il Collegio dei Probiviri:
    a) contesta per iscritto al socio gli addebiti ed assegna all’interessato un termine per le controdeduzioni non superiore a 30 Il termine non è prorogabile;
    b) istruisce la questione e valuta le contro deduzioni dell’interessato;
    c) ove ritenga non sussistenti le violazioni disciplinari contestate, dispone l’archiviazione del procedimento e ne dà comunicazione all’interessato e all’organo che ha proceduto al deferimento,
    d) ove ritenga fondate le cause del deferimento, convoca la riunione e, con preavviso di almeno 10 giorni, invita l’interessato a presentarsi per esercitare il diritto di difesa. Nella circostanza, l’interessato può farsi assistere da altro socio di sua L’invito a partecipare è comunicato anche all’organo che ha proceduto al deferimento. Le comunica- zioni sono rivolte agli interessati con le modalità di cui al comma 4;
    e) ascolta le parti interessate e adotta la decisione finale, archiviando il procedimento disciplinare o irrogando una delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 28 del presente Statuto, ove ne ricorrano le condizioni.

 

 

CAPO II – IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 Art. 31
Impugnazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che NON rivestono cariche sociali 

  1. Avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare o quello di irrogazione della sanzione disciplinare, adottata dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto, il socio interessato o il Sodalizio proponente possono presentare appello al Collegio dei Probiviri, nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
  2. Il Collegio dei Probiviri:
    a) fissa la riunione per il riesame, e ne dà comunicazione agli interessati, con preavviso di almeno 10 giorni a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta certificata;
    b) ascolta le parti interessate e adotta la decisione finale, anche nel caso di mancata presentazione del socio regolarmente convocato, con la quale:
    1) annulla il provvedimento disciplinare impugnato che presenti irregolarità, e rinvia la questione al Consiglio Provinciale, per il riesame;
    2) riforma il provvedimento impugnato, modificando la sanzione;
    3) annulla senza rinvio l’atto impugnato e dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare, qualora ritenga che non sussistano gli         estremi per l’irrogazione della sanzione.
  3. Il procedimento disciplinare di appello deve concludersi entro 120 giorni dalla data di notifica dell’appello da parte dell’interessato. La decisione finale ai sensi del comma 2, con la quale il Collegio dei Probiviri definisce il procedimento di appello, è comunicata dal Presidente del Collegio giudicante, al socio interessato, al Sodalizio di appartenenza ed alla Sezione Provinciale competente, con le modalità di cui all’art. 29, comma 2, secondo periodo.
  4. Avverso la decisione disciplinare del Collegio dei Probiviri di cui al comma 2, lett. b) è ammesso ulteriore appello, nel termine di cui al comma 1, al Consiglio Nazionale Ordinario. Gli adempimenti procedurali sono curati dagli uffici della Presidenza Nazionale.
  5. Il Consiglio Nazionale Ordinario:
    a) fissa la riunione per il riesame, e ne dà comunicazione agli interessati, con preavviso di almeno 10 giorni e con le modalità di cui al precedente comma 2;
    b) ascolta le parti interessate e adotta la decisione finale, anche nel caso di mancata presentazione del socio regolarmente convocato, con la quale conferma o riforma il provvedimento impugnato modificando la sanzione, ovvero dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare, qualora ritenga che non sussistano gli estremi per l’irrogazione della sanzione.
  6. Il procedimento disciplinare di appello deve concludersi entro 120 giorni dalla data di notifica dell’appello da parte dell’interessato. La decisione finale con la quale il Consiglio Nazionale Ordinario definisce il procedimento di appello, è comunicata al socio interessato, al Sodalizio di appartenenza ed alla Sezione Provinciale competente, a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta certificata.

 

Art. 32
Impugnazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che rivestono cariche sociali 

  1. Avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare o quello di irrogazione della sanzione disciplinare, adottato dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 30, comma 5, e) del presente Statuto, il socio interessato o il Consiglio Nazionale o Consiglio Provinciale che ha provveduto al deferimento può presentare appello al Consiglio Nazionale Al- largato, nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento disciplinare.
  2. Gli adempimenti procedurali sono curati dagli uffici della Presidenza Nazionale.
  3. Il Consiglio Nazionale Allargato:
    a) fissa la riunione per il riesame, e ne dà comunicazione agli interessati, con preavviso di almeno 10 giorni a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta certificata;
    b) ascolta le parti interessate e adotta la decisione finale, anche nel caso di mancata presentazione del socio regolarmente convocato, con la quale:
    1) annulla il provvedimento disciplinare impugnato che presenti irregolarità e rinvia la questione al Collegio dei Probiviri, per il riesame;
    2) riforma il provvedimento impugnato, modificando la sanzione;
    3) annulla senza rinvio l’atto impugnato e dispone l’archiviazione del pro- cedimento disciplinare, qualora ritenga che non sussistano gli     estremi per l’irrogazione della sanzione disciplinare.
  4. Il procedimento disciplinare di appello deve concludersi entro 120 giorni dalla data di notifica dell’appello da parte dell’interessato. La decisione finale ai sensi del comma 3, lett. b) con la quale il Consiglio Nazionale Allargato definisce il procedimento di appello, è comunicata dagli uffici della Presidenza Nazionale al socio Interessato e all’Organo che ne ha proposto il deferimento a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta certificata.

 

 

TITOLO V
GESTIONE FINANZIARIA – REGOLAMENTI

 Art. 33
Entrate
 

  1. Le entrate della Unione sono costituite da:
    a) quote di iscrizione tesseramento dei soci, associazione e affiliazione dei Sodalizi nelle misure fissate annualmente dal Consiglio Nazionale Ordinario;
    b) contributi da Ministeri, Enti pubblici e privati, nonché da soci e soggetti convenzionati;
    c) proventi vari;
    d) eventuali avanzi finanziari di amministrazione degli esercizi precedenti;
    e) donazioni di mobili e immobili, legati e

 

Art. 34
Regolamento Organico Generale
Norme di amministrazione e contabilità 

  1. Il Regolamento Organico Generale contiene le norme di attuazione del presente Statuto.
  2. L’esercizio finanziario dell’Unione coincide con l’anno solare.
  3. Il regolamento di amministrazione e contabilità stabilisce i modi di forma- zione e tenuta dei documenti contabili per settori di attività.

 

Art. 35
Autonomia amministrativa e responsabilità patrimoniale 

  1. I Delegati ed i Commissari Regionali, i Presidenti ed i Commissari Provinciali nonché i Presidenti e i Commissari dei Sodalizi affiliati ed i componenti dei corrispondenti Consigli hanno autonomia patrimoniale e amministrativa e rispondono in proprio delle obbligazioni assunte nell’assolvimento della carica sociale rivestita e nello svolgimento dell’attività sociale, assumendone ogni responsabilità.
  2. Relativamente alle iniziative e alle attività svolte nello spirito di solidarietà sociale richiesta dall’ 2 della Costituzione ed alle attività di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, i Presidenti ed i Commissari Provinciali nonché i Presidenti e i Commissari dei Sodalizi ed i componenti dei corrispondenti Consigli sono autonomi e possono, d’iniziativa propria, interagire con le Amministrazioni pubbliche, al fine di proporre e svolgere le suddette attività e quelle collegate. Anche per tali attività, i Presidenti ed i Commissari Provinciali nonché i Presidenti e i Commissari dei Sodalizi ed i componenti dei corrispondenti Consigli si fanno carico di ogni con- nesso adempimento e di ogni conseguente responsabilità, e rispondono in proprio delle obbligazioni assunte.
  3. È espressamente esclusa in capo all’Unione qualsivoglia responsabilità patrimoniale e negoziale, anche “in solido”, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 da parte dei Sodalizi e delle Sezioni Provinciali e delle Delegazioni Regionali.

 

 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 Art. 36
Clausola arbitrale irrituale – Collegio Arbitrale

 

  1. Le controversie tra Soci, Sodalizi e cariche sociali dell’Unione direttamente connesse con l’attività istituzionale e non diversamente disciplinate dal presente Statuto, sono deferite ad un Collegio arbitrale, costituito di volta in volta, che decide senza formalità come arbitro amichevole compositore.
  2. Il Collegio arbitrale si compone di tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto dal Presidente Nazionale dell’Unione.

 

Art. 37
Scioglimento dell’Unione 

  1. Lo scioglimento dell’Unione è deliberato dall’Assemblea Nazionale, ai sensi dell’art. 11, comma 9 lett. g) del presente Statuto, allorché sia accertata l’impossibilità di conseguire gli scopi statuari.
  2. La stessa Assemblea determina i criteri per la liquidazione delle attività al netto delle passività, mediante la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo ad associazioni o enti aventi finalità analoghe o di pubblica utilità.

 

 

Art. 38
Norme transitorie e finali 

  1. Il presente Statuto entra in vigore dal 1° gennaio 2025.
  2. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, è adottato il Regolamento Organico Generale di cui all’art. 34 del presente Statuto.
  3. Le disposizioni relative alla durata quinquennale delle cariche sociali si applicano a decorrere dalla scadenza dell’attuale mandato quadriennale conferito ai soci che ricoprono cariche sociali nazionali, regionali e provinciali alla data di entrata in vigore del presente Il mandato dei Commissari Provinciali, dei Commissari Regionali termina alla scadenza indicata negli atti di nomina, o al termine della proroga, di cui all’art. 10 ed all’art. 12 del presente Statuto.

 

 

 

 

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