Normative Nazionali (12)

Elenco di tutte le normative nazionali che interessano l'ambito Faunistico-Cinofilo-Venatorio
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonchè armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria puo' essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.
(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.
(Agenti dipendenti degli enti locali)
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni prima della data dell'8 settembre 2018 e successivamente è stata portata a cinque anni. La licenza di caccia puo' essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Documentazione Armi

EnalCaccia-Nazionale
Legge

“DATI SCIENTIFICI SULL’AVIFAUNA
E CALENDARI VENATORI"
LE RECENTI SENTENZE DI TALUNI TAR
(04/06/2016)



Per approcciare correttamente il caso “EU – Pilot 6955/14ENVI” dobbiamo partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del Gennaio 1994 (Causa C-435892) che ha determinato la necessità di specificare i periodi della riproduzione e della migrazione pre-nuziale delle specie di uccelli cacciabili. A tale scopo, la Commissione Europea, ha adottato nel 2001 i: “key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and Prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”.

La problematica si è riproposta, a livello nazionale, con la procedura d’infrazione n. 2131/2006 (Causa C-573/08) conclusa con al condanna dell’Italia (Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2010).

Attraverso la Legge Comunitaria 2009 allo scopo di ottemperare a tale sentenza, è stato aggiunto all’articolo 18 della legge 157/92 il comma 1 bis: “L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”.

Attraverso la Legge Comunitaria 2009 allo scopo di ottemperare a tale sentenza, è stato aggiunto all’articolo 18 della legge 157/92 il comma 1 bis: “L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”.

Fatte le dovute premesse possiamo introdurre l’EU PILOT 6955/14/ENV12014 avviato dalla Commissione Europea a seguito di “svariate denunce” che segnalavano, la non compatibilità, dei calendari venatori di alcune regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, e Veneto) per 19 specie tra le quali il tordo bottaccio, la cesena e la beccaccia, con le indicazioni previste dal documento “Key concepts of article 7 della direttiva 79/409/ECC” che indica, nella seconda decade di gennaio, l’inizio della migrazione pre – nunziale. Al contrario, secondo le denunce, i calendari venatori delle succitate Regioni prevedevano la chiusura della caccia, a dette specie, al 31 Gennaio

Fatte le dovute premesse possiamo introdurre l’EU PILOT 6955/14/ENV12014 avviato dalla Commissione Europea a seguito di “svariate denunce” che segnalavano, la non compatibilità, dei calendari venatori di alcune regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, e Veneto) per 19 specie tra le quali il tordo bottaccio, la cesena e la beccaccia, con le indicazioni previste dal documento “Key concepts of article 7 della direttiva 79/409/ECC” che indica, nella seconda decade di gennaio, l’inizio della migrazione pre – nunziale. Al contrario, secondo le denunce, i calendari venatori delle succitate Regioni prevedevano la chiusura della caccia, a dette specie, al 31 Gennaio.

Alla richiesta della Commissione Europea, ha fatto seguito una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la Politica Europea) che in data 6 ottobre 2014 ha invitato il Ministero dell’Ambiente e quello delle Politiche Agricole a rispondere alla richiesta di chiarimento da parte della Commissione suddetta.

Nel dicembre 2014 l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, facendo riferimento all’EU-PILOT 6955/14/ENVI, ha invitato le Regioni interessate dal provvedimento a chiudere la caccia alle specie richiamate non oltre il 20 gennaio.

EnalPesca Nazionale Italia e Regioni
 
 
PROROGA AUTORIZZAZIONE PESCA IN MARE 2016
(19/04/2016)
 
 
 
 
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IN DATA 23 MARZO 2016 HA EMANATO (G.U. n. 82 dell’8 Aprile 2016) IL PROVVEDIMENTO – CHE PUBBLICHIAMO – DI PROROGA FINO AL 31.12.2016 DEL PERMESSO DI PESCA SPORTIVA IN MARE.
 

Decreto 23 marzo 2016 (G.U. n° 82 dell'8/04/2016) | Visualizza

EnalCaccia-Nazionale Italia e Regioni
 
 
Scadenze per i cacciatori che utilizzano ricetrasmittenti ed apparati non LPD - (10/01/2015)
 
 
 
Come notizia di servizio potrebbe essere utile pubblicare la nota che trasmetto.
Molti non conoscono la situazione e molti si dimenticano dell'obbligo.
Un cordiale saluto a tutti.

          S. Diano dalla Sezione Provinciale di Aosta

Comunicato di Servizio - Scadenze - (10/01/2015) | Visualizza

Tipologie Apparati - Versamenti - Dichiarazione - (10/01/2015) | Visualizza

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