Divieti in materia di caccia: telefoni cellulari? - (20/10/2012)

EnalCaccia-Nazionale
 
DIVIETI IN MATERIA DI CACCIA: TELEFONI CELLULARI?
 
 
Tra i divieti posti dall’art. 21 Legge 157/92 in materia venatoria è stabilito alla lettera r) anche quello di “usare…richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione di suono”. Tra questi rientra certamente qualsiasi supporto sul quale sia possibile preregistrare e poi diffondere suoni o richiami.
Con specifico riferimento ai chiarimenti dal punto di vista legale in ordine all’utilizzo dei telefoni cellulari giova premettere che non sussistono pronunzie giurisprudenziali che consentano precisi orientamenti in materia.
Né tampoco è rinvenibile letteratura dottrinale sull’argomento, che di solito trova sviluppo di fronte a casi concreti emergenti.
Va tra l’altro considerato che la Legge quadro sulla caccia n. 157 risale al 1992, per cui il legislatore non poteva allora ipotizzare l’eventuale utilizzo per fini non corretti del telefoni cellulari in materia di caccia quando all’art. 21 lett. r) ebbe a stabilire tra i divieti quello di usare “…richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione di suono”.
Orbene, è vero che gli Agenti degli enti locali rivestono la qualità di Polizia Giudiziaria nello svolgimento dell’attività di vigilanza venatoria (art. 29 Legge 157/92), ma è altrettanto vero che l’ispezione di un telefonino cellulare violerebbe il diritto di privacy costituzionalmente garantito, per cui non è agevole individuare il confine di demarcazione tra la tutela del diritto privato alla segretezza e di interesse pubblico di utilizzare mezzi e strumenti atti alla individuazione di eventuali violazioni di legge. Peraltro è da ritenere che solo l’Autorità Giudiziaria potrebbe disporre in materia per casi specifici.
Quanto sopra premesso, a fronte di eventuali casi pratici che dovessero verificarsi, l’organo cui appartiene il cacciatore assoggettato alla ispezione di telefonino per verificare ad esempio se nello stesso sia registrato il canto di allodole o di altri uccelli, potrebbe rivolgersi alla Questura di competenza sollevando il problema, per conoscere i limiti degli Agenti di Polizia Giudiziaria ovvero esperire il gravame volto ad ottenere una pronuncia in via amministrativa o giurisdizionale.
Una ulteriore possibilità potrebbe essere quella di adire – si ritiene con assistenza legale – direttamente l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
E ciò a prescindere dalla ulteriore conseguenza, qualora il comportamento degli Agenti di polizia provinciale (cioè giudiziaria) non fosse ritenuto un abuso, di valutare l’applicazione di una sanzione amministrativa o penale in violazione del disposto di cui al citato art. 21 lett. r) della Legge 157/92.
E’ indubbio comunque che gli agenti in parola hanno i poteri attribuiti degli artt. 51 e segg. del c.p.p. tra cui quelli di “assicurare le prove…e raccogliere quanto altro possa servire alla applicazione delle legge penale, di cui gli artt. 29, 30 e 31 della Legge 157 sono esplicazione per ciò che concerne la caccia. Il che renderebbe legittima l’ispezione anche su quegli “strumenti” cui la “mens legis” certamente non poteva riferirsi all’epoca della sua previsione.
Attenti dunque ai telefonini nelle battute di caccia!