Assicurazione (64)
TESSERA CACCIA BASE NAZIONALE 2023Costo € 90,00
(in c/c postale)
CONDIZIONI ASSICURATIVE
MASSIMALI
€ 1.500.000,00 |
per ogni sinistro, ma col limite di: |
€ 677.462.34 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 225.820,78 |
per danni a cose od animali di Terzi |
INFORTUNI
€ 90.328,31 |
per il caso di morte; |
€ 90.328,31 |
per il caso di Invalidità Permanente; |
€ 25,00 |
diaria giornaliera per Indennità di Ricovero (massimo 90 giorni) – diarie non cumulabili |
€ 25,00 |
diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo 90 giorni) – diarie non cumulabili. |
FRANCHIGIE
Per l’indennità da ricovero è prevista una franchigia di 5 giorni.
Per l’indennità da ingessatura è prevista una franchigia di 5 giorni.
GARANZIE R.C.V.T.
Le surriferite tessere Semplice e Base Nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
- dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco);
- dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
- dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dei suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
- dalla proprietà dei cani da caccia sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
- dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
- limitatamente alla Tessera Caccia Base Nazionale, l’assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che tanto il proprietario quanto il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell’ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all’Unione Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.
Le garanzie previste in polizza s’intendono valide anche:
- in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell’anno;
- in occasione delle cacce “selettive” organizzate dalla Regione o da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni, per l’abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato Regionale e su invito dello stesso comitato alle Unioni Provinciali o ai singoli iscritti ENALCACCIA; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale calendario venatorio;
- per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
- Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
- Indipendentemente dall’età dell’Assicurato/Tesserato;
- Anche se l’evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.
La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.
ESCLUSIONI
S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.
La garanzia non è operante se l’Assicurato non è in regola con il porto d’armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.
La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
GARANZIE INFORTUNI
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:
- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.
ESCLUSIONI
In ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all’esercizio dell’attività venatoria ed alle attività elencate nei punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.
TUTELA LEGALE
(PER LA SOLA TESSERA CACCIA BASE NAZIONALE)
Indennizzo: € 150.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 5.000,00 per evento.
Guardie volontarie Venatorie e Guardie Zoofile
CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali:
R.C.V.T.
€ 903.283,12 |
per ogni sinistro, ma col limite di: |
€ 677.462,34 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 225.820,78 |
per danni a cose od animali di Terzi |
INFORTUNI
€ 90.328,31 |
per il caso di morte |
€ 90.328,31 |
per il caso di Invalidità Permanente |
€ 15,50 |
diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60) |
La garanzia per infortunio è estesa anche fuori dal normale calendario venatorio durante interventi di Protezione Civile e nelle cacce selettive sempreché queste siano disposte con ordinanza della Pubblica Autorità (Regione, Provincia, Comune).
GARANZIE R.C.V.T.
La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.
La garanzia è operante anche per la Responsabilità Civile verso Terzi che dovesse occorrere alle guardie giurate volontarie venatorie e alle guardie zoofile durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.
Si precisa comunque che i trasferimenti dovranno essere effettuati per la via più breve, con gli ordinari mezzi di locomozione e sempre nel territorio della giurisdizione a ciascuna guardia assegnato, e che sono sempre da ritenersi esclusi i danni provocati a Terzi mentre le guardie giurate volontarie usano e guidano veicoli in genere per i quali vige, per legge, l'assicurazione obbligatoria.
ESCLUSIONI
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
GARANZIE INFORTUNI
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati infortunio anche:
- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.
ESCLUSIONI
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.
TUTELA LEGALE
Il riconoscimento è legato al tipo di tessera caccia del socio-guardia volontaria (con esclusione della Tessera semplice).
Tessera Pesca Pierini 2023 – Costo € 6,00
per soci di età compresa tra 7 e 14 anni
(coperture assicurative valide nel territorio nazionale)
(solo in contanti)
CONDIZIONI ASSICURATIVE
La polizza comprende gli INFORTUNI SPORTIVI - (esclusi i rischi per la pesca subacquea o con l’uso di barche a motore), per:
INFORTUNI
€ 20.700,00 |
per il caso di morte |
€ 41.350,00 |
per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%) |
Nel caso di inabilità temporanea non competono la indennità giornaliera né quella per ricovero.
GARANZIE R.C.V.T.
La relativa polizza non copre la R.C.V.T., stante il disposto dell’art. 2048 cc.
GARANZIE INFORTUNI
Vale quanto riportato per la Tessera Pesca.
Consenso genitori per minore | Visualizza
Tessera Pesca-Lago 2023Costo € 9,00
(coperture assicurative valide nell’ambito del territorio nazionale)
(solo in contanti)
RIPARTIZIONE
CONDIZIONI ASSICURATIVE
MASSIMALI
€ 516.500,00 |
per ogni sinistro, ma con il limite di: |
€ 154.950,00 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 51.650,00 |
per danni a cose od animali di Terzi |
INFORTUNI
€ 80.000,00 |
per il caso di morte |
€ 80.000,00 |
per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%); |
€ 30,00 |
diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60); |
€ 3,00 |
diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 180 – franchigia 3 giorni). |
I massimali dell’assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.
Per usufruire delle garanzie previste da questa tessera i limiti di età minima e massima sono rispettivamente fissati agli anni 14 e 90.
GARANZIE R.C.V.T.
Vale quanto riportato per la Tessera Pesca.
GARANZIE INFORTUNI
Vale quanto riportato per la Tessera Pesca.
TESSERA PESCA 2023Costo € 20,00PER I SOCI DI ETA’ SUPERIORE AGLI ANNI 14
(coperture assicurative valide per tutto il mondo)(in c/c postale)
CONDIZIONI ASSICURATIVE
MASSIMALI
€ 516.500,00 |
per ogni sinistro, ma con il limite di: |
€ 154.950,00 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 51.650,00 |
per danni a cose od animali di Terzi |
INFORTUNI
€ 80.000,00 |
per il caso di morte; |
€ 80.000,00 |
per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%); |
€ 30,00 |
diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60); |
€ 3,00 |
diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 180 – franchigia 3 giorni). |
I massimali dell’assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.
Per usufruire delle garanzie previste da questa tessera i limiti di età minima e massima sono rispettivamente fissati agli anni 14 e 90.
GARANZIE R.C.V.T.
La garanzia sarà prestata per il rischio derivante dall’esercizio della pesca effettuata per diporto nelle sue varie forme anche nelle ore notturne, esclusa la pesca subacquea con o senza respiratore, ed è subordinata al possesso, da parte dell’iscritto, di regolare licenza, se richiesta, rilasciata dalle autorità competenti.
La garanzia della presente polizza s’intende valida anche in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti.
Saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.
ESCLUSIONI
S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.
La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di pesca di frodo, di atti di bracconaggio.
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
GARANZIE INFORTUNI
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:
- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.
ESCLUSIONI
Resta inteso che in ogni caso la garanzia stessa si intende operante per gli infortuni che possono occorrere agli Iscritti alla UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO in possesso della tessera “Pesca” e per i rischi elencati in GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate, con esclusione degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada.
Per gli Assicurati di cui sopra quindi s’intende escluso dalla garanzia il rischio della pesca subacquea in qualsiasi forma esercitato ed a qualunque profondità, mentre rimane pienamente operante la copertura assicurativa per gli Infortuni derivanti dall’esercizio della sola pesca sportiva in genere per diporto nautico, escluso il rischio della pesca subacquea e di qualsiasi mezzo a motore.