VICE DELEGATO REGIONALE. FUNZIONE. - (11/02/2016)
Ci è pervenuto quesito in ordine alla funzione del Vice Delegato Regionale.
La risposta è stata la seguente.
Con riferimento a quanto dispone il nostro Statuto all’art. 10 comma 1, il Consiglio Regionale “di norma elegge nel suo ambito un Delegato Regionale e un Vice Delegato” (ma può eleggere a tali cariche, con diritto di voto, un semplice socio purchè residente nella regione).
Lo stesso articolo 10, mentre stabilisce i compiti del Delegato (curare i rapporti con la Regione, svolgere attività di coordinamento e controllo funzionale sulle Sezioni Provinciali, convocare il Consiglio Regionale, trasmettere alla Presidenza Nazionale con il conto consuntivo anche una dettagliata relazione annuale sulle problematiche – venatorie e associative – del territorio di competenza, con sue proposte sulla soluzione di esse o sull’intervento dell’Unione), nulla dice invece sulla figura del Vice Delegato, che pertanto non ha compiti propri.
Ne consegue, che secondo il principio generale invalso nel nostro ordinamento (ubi voluit lex dixit, ubi noluit non dixit), il ruolo del Vice Delegato Regionale si esaurisce nel sostituire di volta in volta il titolare della funzione (Delegato Regionale) nei casi in cui quest’ultimo sia assente o impedito.
Peraltro il Vice Delegato non ha potere sostitutivo del titolare nelle riunioni del Consiglio Nazionale Allargato, in quanto l’art. 15 dello Statuto attribuisce ai Delegati Regionali “pari facoltà dei membri eletti dall’Assemblea” e non di più; ne discende che alla pari dei Consiglieri Nazionali – che non hanno sostituto – nemmeno i Delegati Regionali hanno facoltà di farsi sostituire nelle riunioni dell’Allargato dai rispettivi Vice Delegati (né da qualunque altro soggetto). In tal senso ha sempre deliberato il Consiglio Nazionale.