“DATI SCIENTIFICI SULL’AVIFAUNAE CALENDARI VENATORI"
LE RECENTI SENTENZE DI TALUNI TAR
(04/06/2016)
Per approcciare correttamente il caso “EU – Pilot 6955/14ENVI” dobbiamo partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del Gennaio 1994 (Causa C-435892) che ha determinato la necessità di specificare i periodi della riproduzione e della migrazione pre-nuziale delle specie di uccelli cacciabili. A tale scopo, la Commissione Europea, ha adottato nel 2001 i: “key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and Prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”.
La problematica si è riproposta, a livello nazionale, con la procedura d’infrazione n. 2131/2006 (Causa C-573/08) conclusa con al condanna dell’Italia (Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2010).
Attraverso la Legge Comunitaria 2009 allo scopo di ottemperare a tale sentenza, è stato aggiunto all’articolo 18 della legge 157/92 il comma 1 bis: “L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”.
Attraverso la Legge Comunitaria 2009 allo scopo di ottemperare a tale sentenza, è stato aggiunto all’articolo 18 della legge 157/92 il comma 1 bis: “L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”.
Fatte le dovute premesse possiamo introdurre l’EU PILOT 6955/14/ENV12014 avviato dalla Commissione Europea a seguito di “svariate denunce” che segnalavano, la non compatibilità, dei calendari venatori di alcune regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, e Veneto) per 19 specie tra le quali il tordo bottaccio, la cesena e la beccaccia, con le indicazioni previste dal documento “Key concepts of article 7 della direttiva 79/409/ECC” che indica, nella seconda decade di gennaio, l’inizio della migrazione pre – nunziale. Al contrario, secondo le denunce, i calendari venatori delle succitate Regioni prevedevano la chiusura della caccia, a dette specie, al 31 Gennaio
Fatte le dovute premesse possiamo introdurre l’EU PILOT 6955/14/ENV12014 avviato dalla Commissione Europea a seguito di “svariate denunce” che segnalavano, la non compatibilità, dei calendari venatori di alcune regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, e Veneto) per 19 specie tra le quali il tordo bottaccio, la cesena e la beccaccia, con le indicazioni previste dal documento “Key concepts of article 7 della direttiva 79/409/ECC” che indica, nella seconda decade di gennaio, l’inizio della migrazione pre – nunziale. Al contrario, secondo le denunce, i calendari venatori delle succitate Regioni prevedevano la chiusura della caccia, a dette specie, al 31 Gennaio.
Alla richiesta della Commissione Europea, ha fatto seguito una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la Politica Europea) che in data 6 ottobre 2014 ha invitato il Ministero dell’Ambiente e quello delle Politiche Agricole a rispondere alla richiesta di chiarimento da parte della Commissione suddetta.
Nel dicembre 2014 l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, facendo riferimento all’EU-PILOT 6955/14/ENVI, ha invitato le Regioni interessate dal provvedimento a chiudere la caccia alle specie richiamate non oltre il 20 gennaio.
La comunicazione della Commissione del 2007 intitolata Un’ Europa dei risultati (COM (2007)502) dichiara che : “si ricorre a l’EU Pilot quando la situazione di fatto o di diritto richiede un chiarimento da parte di uno Stato membro. Questi ultimi devono fornire in tempi stretti spiegazioni o soluzioni, compresa un’azione correttiva per porre rimedio a violazioni del diritto dell’UE”.
Orbene, quattro tra le Regioni interessate dal provvedimento, (Liguria Toscana, Umbria e Friuli Venezia Giulia) non hanno ritenuto di apportare modifiche al proprio calendario venatorio. Per tutta risposta, il Ministero dell’Ambiente ha tempestivamente richiesto al Consiglio dei Ministri di deliberare l’esercizio del potere sostitutivo straordinario.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando l’esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L 05/06/2003 n. 131, ha supinamente accettato la tirata di orecchie della Commissione Europea senza avvertire l’esigenza di interpellare le parti, ignorando l’autonomia regionale e soprattutto nazionale.
A questo punto è lecito domandarsi se i prelievi effettuati oltre il 20 gennaio sono, sempre, incompatibili con la direttiva europea. A quanto pare non è così se è vero che al guida della Commissione europea alla disciplina della caccia nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/147 ICE, paragrafo 2.7.40, consente espressamente alle regioni degli Stati membri di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di alcune specie, quando queste regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell’inizio della migrazione pre-nunziale.
La reazione delle Regioni e AA.VV. locali è stata immediata, con ricorsi ai rispettivi TAR, ma solo due hanno avuto soddisfazione.
LA TOSCANA
Rilevato come la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo ex art. 120 comma 2 Cost., il motivo di ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato;
LA LIGURIA
Il TAR ha confermato la completa mancanza dei presupposti sostanziali e procedurali che consentisse al C.d.M. di procedere all’intervento sostitutivo, sottolineando che il caso EU Pilot 6955/14/ENVI chiamato a giustificazione non integra – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo poiché mancava il requisito della assoluta urgenza, impropriamente richiamato dal provvedimento impugnato, per giustificare l’omessa convocazione del Presidente della Giunta Regionale alla riunione del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016, secondo l’ordinaria procedura. Ha rilevato altresì nel merito che “la guida della commissione europea alla disciplina della caccia nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/147 ICE consente espressamente alle Regioni degli Stati membri di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie, quando queste regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell’inizio della migrazione pre-nunziale, e che, nel caso di specie, il dato assunto dalla Regione Liguria appare confortato da una seria istruttoria”.
Peraltro a ulteriore supporto delle ragioni dei cacciatori liguri, il Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita presso la Università di Genova, su mandato della Regione Liguria e in sinergia con le AA.VV., ha condotto uno studio sulle gonadi dei tordi bottacci incernierati nelle arre limitrofe al confine di Stato con la Francia nel corso dell’ultima decade di Gennaio degli ultimi tre anni. Tale studio ha dimostrato come, nella quasi totalità dei campioni analizzati, non vi era traccia di elementi che potessero far ritenere i soggetti in fase pre-nunziale, consentendo così l’applicazione di una decade di sovrapposizione tra la fase pre-nunziale e quella nunziale.
                                     Giacomo Cretti