Assicurazione (64)
TESSERA CACCIA DI BENVENUTO 2024
Costo €65,00
(in c/c postale)
CONDIZIONI ASSICURATIVE
MASSIMALI
€ 903.283,12 |
per ogni sinistro, ma col limite di: |
€ 677.462,34 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 225.820,78 |
per danni a cose od animali di Terzi |
GARANZIE R.C.V.T.
Le surriferite tessere Semplice e Base Nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
- dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco);
- dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
- dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dei suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
- dalla proprietà dei cani da caccia sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
- dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
Le garanzie previste in polizza s’intendono valide anche:
- in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell’anno;
- in occasione delle cacce “selettive” (diurne e notturne) organizzate dalla Regione o da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni, per l’abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato Regionale e su invito dello stesso comitato alle Unioni Provinciali o ai singoli iscritti ENALCACCIA; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale calendario venatorio;
- per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
- Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
- Indipendentemente dall’età dell’Assicurato/Tesserato;
- Anche se l’evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.
La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.
ESCLUSIONI
S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.
La garanzia non è operante se l’Assicurato non è in regola con il porto d’armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.
La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
GARANZIE INFORTUNI
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e), f) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:
- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.
ESCLUSIONI
In ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all’esercizio dell’attività venatoria ed alle attività elencate nei punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.
TUTELA LEGALE - ESCLUSA
Modalità per le denunce dei Sinistri
Le denunce di sinistro devono essere inoltrate entro 30 giorni dall’evento alla
WILLIS ITALIA S.p.A. o a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo Via Leonida Bissolati, 20 – 00187 Roma o a mezzo E-Mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
In entrambi i casi è necessario utilizzare esclusivamente i modelli qui allegati predisposti per ogni tipo di sinistro, con la raccomandazione, nel caso di inoltro di documentazione in copia, di conservare gli originali in quanto potrebbero essere richiesti in qualsiasi momento dalla Compagnia Assicuratrice.
In caso di sinistro mortale ne va data, entro 3 giorni dall'evento, comunicazione telegrafica alla Willis seguita da regolare denuncia provvista della necessaria documentazione.
Si informa, inoltre, che la WILLIS TOWERS WATSON ha attivato il NUMERO VERDE 800.296.946 nei giorni Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per fornire assistenza a tutti i tesserati in merito alla denuncia e alla gestione dei sinistri.
Allo stesso scopo è stato attivato il seguente indirizzo e-mail dedicato: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
---------
Si raccomanda ai Dirigenti locali (Presidenti e membri dei Consigli Provinciali, Presidenti e membri del Direttivo dei Sodalizi) di prendere accuratamente nota di quanto indicato nella presente circolare. La Presidenza Nazionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in ordine al contenuto della presente.
Sono riportate per estratto a tergo delle varie tessere associative le clausole essenziali delle condizioni di polizza, le quali vengono altresì rese note anche attraverso apposite locandine, manifesti, pubblicazioni sul sito www.enalcaccianazionale.it.
Si confida nel massimo impegno di tutte le componenti centrali e periferiche della nostra Associazione nel curare il tesseramento 2024 illustrando le condizioni di particolare sicurezza che il rinnovato rapporto assicurativo garantisce a tutti i nostri soci sia nell’esercizio dell’attività venatoria, che in quella del tiro e nell’esercizio della pesca.
Modelli denuncia sinistri
Anno 2024
A corredo della circolare sul tesseramento anno 2024, si pubblicano i nuovi modelli di denuncia sinistri, unitamente ad un prontuario sulle modalità di denuncia e ad un Vademecum riepilogativo delle diverse condizioni assicurative relative alla diverse polizze.
Tessera Caccia di Benvenuto 2024 - Condizioni assicurative | Visualizza
Circolare n. 17 del 28/9/2022
Nuova procedura per invio denunce dei sinistri e relativi moduli aggiornati
Visualizza
Vademecum - Riepilogo condizioni assicurative Anno 2024 | Visualizza
Rilascio consenso per iscrizione minore - Tessera Perini 2024 | Visualizza
Modelli Sinistri in formato Acrobat Compilabile
Modello A - Responsabilità Civile verso terzi (7/11/2022) | Visualizza
Modello B - Infortuni (7/11/2022) | Visualizza
Modello C - Tutela Legale (7/11/2022) | Visualizza
Modello D - Perdita del fucile (7/11/2022) | Visualizza
Modello E - Morte del cane (7/11/2022) | Visualizza
Modello F - Capanni e Richiami (7/11/2022) | Visualizza
Modelli Sinistri Cartacei
Modello A - Responsabilità Civile verso terzi (28/9/2022) | Visualizza
Modello B - Infortuni (28/9/2022) | Visualizza
Modello C - Tutela Legale (28/9/2022) | Visualizza
Modello D - Perdita del fucile (28/9/2022) | Visualizza
Modello E - Morte del cane (28/9/2022) | Visualizza
Modello F - Capanni e Richiami (28/9/2022) | Visualizza
Modelli denuncia sinistri
Anno 2023
A corredo della circolare sul tesseramento anno 2023, si pubblicano i nuovi modelli di denuncia sinistri, unitamente ad un prontuario sulle modalità di denuncia e ad un Vademecum riepilogativo delle diverse condizioni assicurative relative alla diverse polizze.
Circolare n. 17 del 28/9/2022
Nuova procedura per invio denunce dei sinistri e relativi moduli aggiornati
Visualizza
Vademecum - Riepilogo condizioni assicurative Anno 2023 | Visualizza
Rilascio consenso per iscrizione minore - Tessera Perini 2023 | Visualizza
Modelli Sinistri in formato Acrobat Compilabile
Modello A - Responsabilità Civile verso terzi (7/11/2022) | Visualizza
Modello B - Infortuni (7/11/2022) | Visualizza
Modello C - Tutela Legale (7/11/2022) | Visualizza
Modello D - Perdita del fucile (7/11/2022) | Visualizza
Modello E - Morte del cane (7/11/2022) | Visualizza
Modello F - Capanni e Richiami (7/11/2022) | Visualizza
Modelli Sinistri Cartacei
Modello A - Responsabilità Civile verso terzi (28/9/2022) | Visualizza
Modello B - Infortuni (28/9/2022) | Visualizza
Modello C - Tutela Legale (28/9/2022) | Visualizza
Modello D - Perdita del fucile (28/9/2022) | Visualizza
Modello E - Morte del cane (28/9/2022) | Visualizza
Modello F - Capanni e Richiami (28/9/2022) | Visualizza
Guardie Volontarie Ittiche 2024
CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali:
R.C.V.T.
€ 154.950,00 |
per ogni sinistro, ma col limite di: |
€ 62.000,00 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 25.850,00 |
per danni a cose od animali di Terzi |
INFORTUNI
€ 20.700,00 |
per il caso di morte |
€ 20.700,00 |
per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%); |
€ 7,80 |
diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60); |
€ 3,00 |
diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (durata massima gg. 180) |
Per usufruire delle garanzie previste per la R.C.V.T. e gli Infortuni durante l’esercizio dell’attività di Guardia Volontaria Ittica, i limiti di età minima e massima sono rispettivamente fissati agli anni 18 e 85.
GARANZIE R.C.V.T.
La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.
La garanzia s’intende valida anche in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti.
La garanzia è operante anche per la Responsabilità Civile verso Terzi che dovesse occorrere alle guardie durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.
ESCLUSIONI
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
GARANZIE INFORTUNI
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:
- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.
ESCLUSIONI
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.
N.B.:
Si richiama l'attenzione sul fatto che le Guardie Venatorie e Zoofile, in possesso di tessera caccia e le Guardie Ittiche in possesso di Tessera Pesca, sono coperte da apposita assicurazione con il pagamento del premio a carico della Presidenza Nazionale.
Invece le Guardie Venatorie e Zoofile prive di porto d’armi, che perciò possono essere soci solo con tessera pesca, devono corrispondere in proprio per la copertura assicurativa € € 34,15= sul conto corrente postale n° 58735002 intestato all’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Roma -, indicando come causale del versamento quanto segue:
pagamento premio assicurativo G.V. (tessera n. ___________ in data ____________ ; Decreto Prefettizio n. _______ del ______________) Sezione di ______________
Le Sezioni Provinciali quindi sono tenute a comunicare, su distinti moduli, i nominativi alla Presidenza Nazionale delle Guardie Volontarie Venatorie e Zoofile munite di porto d’armi (quindi con tessera caccia), prive di porto d’armi (quindi con tessera pesca) e Guardie Ittiche (quindi con tessera pesca).
I moduli da utilizzare sono quelli predisposti dalla Presidenza Nazionale e devono essere inoltrati entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Guardie volontarie Venatorie e Guardie Zoofile
CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali:
R.C.V.T.
€ 903.283,12 |
per ogni sinistro, ma col limite di: |
€ 677.462,34 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 225.820,78 |
per danni a cose od animali di Terzi |
INFORTUNI
€ 90.328,31 |
per il caso di morte |
€ 90.328,31 |
per il caso di Invalidità Permanente |
€ 15,50 |
diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60) |
La garanzia per infortunio è estesa anche fuori dal normale calendario venatorio durante interventi di Protezione Civile e nelle cacce selettive sempreché queste siano disposte con ordinanza della Pubblica Autorità (Regione, Provincia, Comune).
GARANZIE R.C.V.T.
La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.
La garanzia è operante anche per la Responsabilità Civile verso Terzi che dovesse occorrere alle guardie giurate volontarie venatorie e alle guardie zoofile durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.
Si precisa comunque che i trasferimenti dovranno essere effettuati per la via più breve, con gli ordinari mezzi di locomozione e sempre nel territorio della giurisdizione a ciascuna guardia assegnato, e che sono sempre da ritenersi esclusi i danni provocati a Terzi mentre le guardie giurate volontarie usano e guidano veicoli in genere per i quali vige, per legge, l'assicurazione obbligatoria.
ESCLUSIONI
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
GARANZIE INFORTUNI
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati infortunio anche:
- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.
ESCLUSIONI
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.
TUTELA LEGALE
Il riconoscimento è legato al tipo di tessera caccia del socio-guardia volontaria (con esclusione della Tessera semplice).
Tessera Amatoriale 2024Costo € 30,00
(solo in c/c postale)
(coperture assicurative valide nel territorio nazionale)
CONDIZIONI ASSICURATIVE
MASSIMALI
R.C.V.T.
€ 50.000,00 |
per ogni sinistro, ma col limite di: |
€ 25.000,00 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 6.000,00 |
per danni a cose od animali di Terzi |
INFORTUNI
€ 50.000,00 |
per il caso di morte |
€ 50.000,00 |
per il caso di Invalidità Permanente (franchigia del 7% che scompare al 30%). |
Si richiama l’attenzione sul fatto che i possessori della tessera amatoriale non rivestono la qualità di socio effettivo di cui all’articolo 3 dello Statuto Nazionale, per cui non possono concorrere alla formazione del quorum per la costituzione di un circolo o al numero di voti attribuibili alla Sezione di appartenenza né all’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.
Inoltre possono acquisire detta tessera anche i soci iscritti con tessera caccia o pesca che, amanti di attività naturalistiche ricreative micologiche, intendano essere assicurati per i rischi specifici RC e Infortuni contemplati nella polizza amatoriale.
Possono altresì acquisire detta tessera i non soci, purché di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 85.
GARANZIE R.C.V.T.
La garanzia copre i rischi di seguito riportati:
- la partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
- addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
- ricerca, cattura e uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
- attività di raccolta tartufi e funghi, con e senza l’ausilio del cane;
- prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina;
- attività di protezione civile secondo le disposizioni delle competenti Autorità;
- attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
- gare ed esercitazioni di tiro con l’arco;
- gare ed esercitazioni di tiro a volo;
- pratica del softair con l'obbligo di indossare la protezione facciale specifica della disciplina.
ESCLUSIONI
S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.
La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
GARANZIE INFORTUNI
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati infortunio anche:
- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.
ESCLUSIONI
Sono esclusi gli infortuni subiti a seguito di uso maneggio di armi da fuoco e munizioni, nonché i rischi inerenti l’uso e la guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.