Ancora il presidente Giampiero Sammuri su DDL riforma 394 - Il capitolo caccia nei parchi - (26/09/2013)
Il presidente di Federparchi accoglie la disponibilità a un confronto di merito sulle modifiche manifestato dall'associazione nazionale personale aree protette e dall’Aigap, l’associazione Italiana guardie dei parchi e delle aree protette (25 Set 13).
Il presidente di Federparchi-Europarc Italia Giampiero Sammuri accoglie la disponibilità a un confronto di merito sulle modifiche alla 394 manifestato dall'associazione nazionale personale aree protette e dall'Aigap, l'associazione Italiana guardie dei parchi e delle aree protette.
Ecco come risponde Sammuri alle considerazioni e alle preoccupazioni manifestate dopo il voto del Senato sulla procedura di urgenza riguardo alla legge di riforma.
"Devo in premessa fare una precisazione – attacca Sammuri - riguardo alla approvazione della procedura d'urgenza da parte del Senato. Per dirla in parole semplici il Senato si occupa velocemente dell'argomento, ma non è vero che non possono essere presentati emendamenti. Quindi il testo può essere modificato, anche in maniera consistente, prima di essere approvato. Va da sé che dopo l'iter in Senato il decreto verrà trasferito alla Camera (dove può essere ulteriormente modificato) prima di tranisitare nuovamente al Senato. Quindi tempi e modi per discutere e modificare esistono; stiamo parlando di diversi mesi come minimo.
Per Federparchi il fatto che il parlamento – pur sotto pressione per la situazione economica e quant'altro – senta il bisogno di occuparsi velocemente di parchi è una cosa positiva. Poi c'è un problema di contenuti sui quali ovviamente la discussione è aperta. Come già spiegato in più occasioni Federparchi condivide alcune cose (molte) ed altre no (poche) ed è vero che su alcune di quelle che non condivide Federparchi non ha avuto la forza per farle modificare. Questo è dipeso, a mio giudizio, anche dal fatto che il mondo che è molto interessato ai parchi non si è presentato compatto a chiedere certe modifiche. Qualcuno ha pensato, legittimamente, di rifiutare la modifica in quanto tale e di non associarsi a noi o ad altri almeno per sostenere quei cambiamenti che potevano essere condivisi.
In ogni caso propongo lo stesso metodo che abbiamo utilizzato nel proficuo incontro con Aidap, esaminando punto per punto i contenuti del disegno di legge. In quell'occasione abbiamo prima cercato di capire se li condividevamo, poi di come erano stati trasferiti nella norma, infine se quest'ultima era coerente con i nostri obiettivi e se era scritta bene. Ovviamente non posso, per motivi di spazio, trattare tutti i temi sollevati dalle due associazioni e del tema delle royalties ne ho già scritto recentemente.
Quindi parlerò di un altro articolo controverso quello sulla gestione faunistica, sempre partendo prima dai contenuti".
CACCIA NEI PARCHI REGIONALI
Per i parchi regionali, secondo la 394, "l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici (articolo 22, comma 6). Qui l'ambiguità della norma attuale è ancora più evidente che per i parchi nazionali, perché quel 'salvo', letteralmente vuol significare che nei parchi regionali, per ricomporre squilibri ecologici, si può cacciare. Oltretutto utilizzando la stessa dizione utilizzata per i parchi nazionali (prelievi faunistici e abbattimenti selettivi) non si fa che aumentare la confusione normativa. Stessa interpretazione ha dato la regione Piemonte che nel 2011 ha approvato una delibera per cacciare nei parchi così da ricomporre squilibri ecologici. Quindi mi pare molto meglio la dizione del DDL che toglie il "salvo".
CONTROLLO FAUNISTICO NEI PARCHI NAZIONALI
Nella 394 attuale il parco accerta squilibri ecologici e tenta di ricomporli con "prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi" che sono attuati "dal personale del parco o persone all'uopo autorizzate dall'ente parco stesso". Quindi il parco "da sè se la canta e da sè se la suona". Non è previsto nessun parere (nemmeno consultivo) sull'attività di controllo faunistico. Le persone autorizzate, che sono cacciatori, non necessitano di nessuna formazione particolare. Nella pratica oggi cosa succede? Il controllo faunistico viene fatto nella stragrande maggioranza dei parchi nazionali e regionali. I pochi che non lo fanno, in genere, sono quelli che non hanno cinghiali o altri ungulati al loro interno.
Gli abbattimenti vengono fatti quasi ovunque da cacciatori (ovviamente, salvo pochi casi, senza nessuna specifica formazione), che spesso sono autorizzati anche a portarsi a casa i capi abbattuti (in effetti in questi casi è difficile trovare una differenza con la caccia). Il nuovo DDL invece vincola ogni attività di controllo a un parere obbligatorio e vincolante da parte dell'ISPRA. I cacciatori, per potere fare abbattimenti in un parco devono fare un corso con un programma validato dall'ISPRA stesso.
Sugli squilibri ecologici (dizione davvero curiosa da un punto di vista tecnico) la contradizione della 394 è evidente: un parco deve aspettare che si verifichino prima di intervenire o deve lavorare per prevenirli? La risposta mi sembra evidente. Io ho gestito da presidente per 12 anni il Parco della Maremma e lì grandi "squilibri" non ci sono stati perché da 30 anni (quindi ben prima della mia presidenza) il parco ha tolto dai 300 ai 700 cinghiali ogni anno, tramite catture e abbattimenti gestiti direttamente dai guardaparco.
Salvo un'infelice parentesi - durata pochi mesi a metà degli anni '90 - nessun cacciatore ha mai abbattuto un cinghiale nel parco della Maremma. Se con un'interpretazione stretta della legge, ci si fosse dovuti fermare uno o due anni per aspettare gli "squilibri" prima di intervenire, lascio immaginare cosa sarebbe successo alla biodiversità del parco…
L'obbligo del DDL di fare un piano con il parere vincolante e obbligatorio dell'ISPRA taglia la testa al toro. Nel caso specifico si dovrebbe documentare la biodiversità presente nel parco che rischia di subire danni da una presenza eccessiva di cinghiali e l'ISPRA avrebbe potere assoluto di giudizio.
CONTROLLO FAUNISTICO NEI PARCHI REGIONALI
Per la 394 non ci sono differenze tra controllo faunistico nei parchi regionali e nazionali, ad esclusione delle cosiddette "persone all'uopo autorizzate". Per i regionali si parla espressamente di cacciatori, che devono fare un corso a cura dello stesso ente. Valgono le considerazioni fatte per i parchi nazionali. E cioè che sia previsto un corso, ovviamente è meglio, ma il fatto che non sia validato dall'ISPRA, nella pratica fa sì che l'abilitazione si risolva in tre ore di lezione senza nessun esame finale. A mio avviso il nuovo DDL rende omogenee le norme per parchi nazionali e regionali in meglio.
SANZIONI ACCESSORIE PER CHI ESEGUE OERAZIONI DI CONTROLLO FAUNISTICO IN DIFFORMITÀ DALL'AUTORIZZAZIONE
Nella 394 non sono previste. Il DDL invece indica sanzioni disciplinari per i pubblici dipendenti e l'interdizione perpetua da tutto il territorio nazionale per i cacciatori abilitati (che in quell'ambiente è un grande deterrente, più delle sanzioni pecuniarie).
Curiosamente ho sentito che qualcuno ha interpretato questa come sanzione sostitutiva di tutte le altre. Cioè, secondo questa teoria se un cacciatore nel corso di un'operazione di abbattimento del cinghiale nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, abbatte un orso marsicano se la caverebbe solo con l'interdizione futura… Comunque specificare che nel caso di specifico la sanzione è accessoria comporta solo una riga in più.
DISPONIBILITÀ AL PARCO DELLA FAUNA ABBATTUTA O CATTURATA
Di fatto oggi tutti i parchi dispongono della fauna abbattuta e catturata nel senso che la vendono o la regalano, ma nella 394 non è scritto da nessuna parte che si può fare. Meglio scriverlo come riportato nel DDL.