ANCORA SULL’UTILIZZO DEL COLLARE AD IMPULSO ELETTROSTATICO - (13/10/2014)
Rifacendoci a quanto spiegato nella nota pubblicata su questo sito il 6 agosto 2014 si fa notare che il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna ha espresso l’avviso che la sentenza della Corte di Cassazione n. 38034 del 17 settembre fa riferimento all’uso del collare non solo per addestramento cani ma anche come mezzo di coercizione anti abbaio, per cui in quest’ultimo caso potrebbe configurarsi il reato di maltrattamento.
Ben ha fatto il Servizio Sanitario a dire che “ritiene” che la maggior parte dei giudici si orienterà in modo analogo, perché se è vero che il servizio veterinario ha l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria soltanto quei fatti che “possano” configurare ipotesi di reato (e non tutti!), è altrettanto vero che spetta comunque al Giudice valutare volta per volta la reale esistenza degli estremi di reato nel caso concreto quando si è in presenza dell’utilizzo del collare ad impulso elettrostatico. Tale strumento, infatti, poiché risponde alle norme di omologazione che ne consentono il commercio, è pienamente legittimo: costituisce reato ex art. 544 ter. c. p. solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia abuso del suo utilizzo (tortura dell’animale), il che può essere valutato dal giudice quando sottoposta al suo giudizio la singola fattispecie.
Risposta del Servizio Sanitario Nazionale al quesito (13/10/2014) | Visualizza