CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 3 – 17 luglio 2013 - (30/07/2013)
Costituisce illegittimità costituzionale, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, l’art. 1, comma 1° lett. b) della legge della Regione Lombardia n. 15/2012.
Tale articolo, in materia di caccia prevedeva che l’attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì circa l’assimilabilità dell’attività cinofila venatoria alla caccia. Vi è contrasto con la normativa statale che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale (e con lo specifico parere dell’ISPRA del 22 agosto 2012). La Corte ha ravvisato omessa osservanza della pianificazione faunistico – venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore.
(Vedasi Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); e legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10)