CACCIA – Norme della Regione Veneto – Legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, art. 2 comma 3.- (30/07/2013)
Disciplina sul movimento e addestramento dei giovani cani – Previsione che i cani di qualsiasi razza, ivi compresi quelli da destinare all’attività venatoria, possano essere addestrati secondo lo stile di razza su tutto il territorio regionale ove non è vietata la caccia, anche durante i periodi in cui l’esercizio venatorio è vietato – Assimilabilità dell’attività cinofila venatoria alla caccia – Contrasto con la normativa statale che stabilisce standard minimi ed uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale, e con lo specifico parere dell’ISPRA del 22 agosto 2012 – omessa osservanza della pianificazione faunistico – venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – Illegittimità costituzionale in parte qua.