Sentenze

Sentenze (21)

Legge EnalCaccia-Nazionale
 
Guardie Volontarie e Guardie Zoofile: equiparazione giuridica alle Guardie Venatorie - (02/11/2013)
 
 
 

Recensione Giuridica - (02/11/2013) | Visualizza

Legge Regione Piemonte
 
AREE CONTIGUE ALLE AREE PROTETTE. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - (30/10/2013)
 
 
 

RECENSIONE GIURIDICA - (30/10/2013) | Visualizza

Legge Regione Piemonte
 
AREE CONTIGUE ALLE AREE PROTETTE. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - (30/10/2013)
 
 
 

AREE CONTIGUE ALLE AREE PROTETTE. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - (30/10/2013) | Visualizza

Legge Italia e Regioni
 
IL RICORSO AL TAR CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA:
UNO STRUMENTO INIQUO A FAVORE DEGLI AMBIENTALISTI.
COME DIFENDERSI? - (14/09/2013)
  
 
Il recente studio del Prof. FINZI per ASTRA Ricerche ha dimostrato che la parte di opinione pubblica degli italiani contraria alla caccia lo è per mancata conoscenza delle regole che permettono soltanto una caccia sostenibile, regolamentata e legittimata da precisi limiti contenuti nella Legge n. 157/1992.

Se gli anticaccia fossero edotti di tali limiti, con una assidua campagna mediatica, sarebbero i primi a riconoscere che proprio i cacciatori sono i migliori tutori dell’ambiente, della natura e del sistema ecologico nel suo insieme.

A gettare però il seme del male ci pensano le associazioni animaliste e gli ambientalisti che, spesso in malafede e per odio tout-court contro la caccia, si avvalgono dei ricorsi ai vari TAR per ostacolare, dimezzare o ritardare la stagione venatoria nelle singole Regioni.

L’ENALCACCIA, fra le AA.VV. nazionali riconosciute aderenti a FACE Italia, ha contribuito a precisare alle Giunte Regionali le fondamentali prescrizioni per evitare i ricorsi degli anticaccia avverso i calendari venatori: motivazioni convincenti e non striminzite sulle specie cacciabili consentite, menzione del parere (obbligatorio) reso dall’ISPRA ed approvazione per tempo del provvedimento sull’apertura della caccia sia per rispettare il termine di cui all’art. 18 punto 4 della L. 157 sia per far decorrere più celermente i tempi di un’eventuale impugnativa delle associazioni ambientaliste sempre in agguato.

Il danno maggiore – quando non concorre la leggerezza dei dirigenti amministrativi regionali – viene procurato con la richiesta di sospensiva in occasione dei singoli ricorsi.

A tale ultimo proposito sia consentita una breve digressione per individuare le possibili reazioni delle AA.VV. locali alle sospensive accordate dai TAR sui calendari venatori e sulle preaperture.
Legge Regione Lombardia
 
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 3 – 17 luglio 2013 - (30/07/2013)
 
 
 
Costituisce illegittimità costituzionale, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, l’art. 1, comma 1° lett. b) della legge della Regione Lombardia n. 15/2012.
 
Tale articolo, in materia di caccia prevedeva che l’attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì circa l’assimilabilità dell’attività cinofila venatoria alla caccia. Vi è contrasto con la normativa statale che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale (e con lo specifico parere dell’ISPRA del 22 agosto 2012). La Corte ha ravvisato omessa osservanza della pianificazione faunistico – venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore.
 
(Vedasi Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); e legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10)