TESSERA PESCA 2021Costo € 20,00PER I SOCI DI ETA’ SUPERIORE AGLI ANNI 14
(coperture assicurative valide per tutto il mondo)(in c/c postale)
CONDIZIONI ASSICURATIVE
MASSIMALI
€ 516.500,00 |
per ogni sinistro, ma con il limite di: |
€ 154.950,00 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 51.650,00 |
per danni a cose od animali di terzi |
INFORTUNI
€ 80.000,00 |
per il caso di morte |
€ 80.000,00 |
per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%); |
€ 30,00 |
diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60); |
€ 3,00 |
diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 180 – franchigia 3 giorni). |
I massimali dell’assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.
Per usufruire delle garanzie previste da questa tessera i limiti di età minima e massima sono rispettivamente fissati agli anni 14 e 85.
GARANZIE R.C.V.T.
La garanzia sarà prestata per il rischio derivante dall’esercizio della pesca effettuata per diporto nelle sue varie forme anche nelle ore notturne, esclusa la pesca subacquea con o senza respiratore, ed è subordinata al possesso, da parte dell’iscritto, di regolare licenza, se richiesta, rilasciata dalle autorità competenti.
La garanzia della presente polizza s’intende valida anche in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti.
Saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.
ESCLUSIONI
S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.
La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di pesca di frodo, di atti di bracconaggio.
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
GARANZIE INFORTUNI
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:
- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.
ESCLUSIONI
Resta inteso che in ogni caso la garanzia stessa si intende operante per gli infortuni che possono occorrere agli Iscritti alla UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO in possesso della tessera “Pesca” e per i rischi elencati in GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate, con esclusione degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada.
Per gli Assicurati di cui sopra quindi s’intende escluso dalla garanzia il rischio della pesca subacquea in qualsiasi forma esercitato ed a qualunque profondità, mentre rimane pienamente operante la copertura assicurativa per gli Infortuni derivanti dall’esercizio della sola pesca sportiva in genere per diporto nautico, escluso il rischio della pesca subacquea e di qualsiasi mezzo a motore.