DIVIETI IN MATERIA DI CACCIA: TELEFONI CELLULARI?
Tra i divieti posti dall’art. 21 Legge 157/92 in materia venatoria è stabilito alla lettera r) anche quello di “usare…richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione di suono”. Tra questi rientra certamente qualsiasi supporto sul quale sia possibile preregistrare e poi diffondere suoni o richiami.
Con specifico riferimento ai chiarimenti dal punto di vista legale in ordine all’utilizzo dei telefoni cellulari giova premettere che non sussistono pronunzie giurisprudenziali che consentano precisi orientamenti in materia.
Né tampoco è rinvenibile letteratura dottrinale sull’argomento, che di solito trova sviluppo di fronte a casi concreti emergenti.
Va tra l’altro considerato che la Legge quadro sulla caccia n. 157 risale al 1992, per cui il legislatore non poteva allora ipotizzare l’eventuale utilizzo per fini non corretti del telefoni cellulari in materia di caccia quando all’art. 21 lett. r) ebbe a stabilire tra i divieti quello di usare “…richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione di suono”.